Edilizia e urbanisitica – Piano regolatore portuale – Variante – Impugnazione – Legittimazione – Interesse a ricorrere – Vicinitas
Sussiste tanto il requisito della legittimazione quanto quello dell’interesse a ricorrere in capo a cittadini, residenti nel quartiere ove è stato disposta la ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale (contenenti sostanze infiammabili e pericolose), in esito ad una procedura urbanistica di modifica del piano regolatore portuale (PRP) ad impugnare gli atti di tale procedura, avuto riguardo alla distanza delle abitazioni (circa 300-350 metri) dal sito e alla rilevanza dell’intervento, ricadente nel campo di applicazione del decreto del Ministero dell’interno 31 luglio 1934 e del d.lgs. 26 giugno 2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”). L’interesse a ricorrente è da ritenersi sussistente in capo a soggetti le cui abitazioni si trovano a una distanza superiore rispetto a quella ordinariamente necessaria per configurare la vicinitas nell’impugnazione dei titoli edilizi, da un lato in quanto l’intervento, per le sue caratteristiche intrinseche, è suscettibile di incidere su un’area più vasta; dall’altro in ragione dell’aumento dei carichi ambientali – cui si aggiunge la tutela della salute, avuto riguardo al possibile rischio di esplosioni e di emissioni nocive- oltre, per i soggetti proprietari, della perdita di valore degli immobili. (1).
In motivazione la sentenza afferma che in ragioni delle caratteristiche dell’intervento risulterebbero rispettati i canoni tracciati da Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22 (News UM n. 94 del 23 dicembre 2021) che ha stabilito che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio va affermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, per cui è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi, non potendosi affermare che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (cfr. News UM n. 94/2021). Peraltro in materia ambientale Cass. sez. un., ord. 18 gennaio 2024, n. 2000, nel cassare la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 137 del 2022, ha riaffermato, in continuità con la propria giurisprudenza, il principio per cui il requisito della vicinitas “è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa”; si tratta, cioè, di un elemento di differenziazione rispetto ad interessi qualificati, “che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale” (così l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18493, in linea con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740; il principio è stato ripreso, poi, anche dall’ordinanza 30 giugno 2022, n. 20869).
Edilizia e urbanisitica – Piano regolatore portuale – Modifiche – Procedura semplificata – Presupposti
È possibile il ricorso allo strumento semplificato dell’adeguamento tecnico funzionale (ATF) del piano regolatore portuale (PRT) in presenza di modifiche che non alterino in modo sostanziale il piano medesimo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l. 28 gennaio 1994, n. 84. È pertanto illegittimo il ricorso a tale procedura semplificata, ove, all’esito dell’istruttoria, risulti che le modifiche proposte, inerenti anche alla ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale, presenti un potenziale notevole impatto ambientale, tale da richiedere almeno la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che dette conclusioni erano confortate dalla svolta verificazione. I verificatori, dopo un’ampia ed esaustiva ricostruzione tecnica avevano infatti concluso sostenendo che la modifica del PRP di Genova, oggetto di impugnativa, non poteva essere realizzata con una procedura semplificata: “Stante il potenziale notevole impatto ambientale del progetto connesso alla proposta di ATF, riconosciuto dal MASE, che attribuisce il progetto ad una categoria per cui è necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, si ribadisce che la modifica del PRP in oggetto non può essere valutata (ed approvata) con una procedura semplificata (quale l’ATF), ma deve essere valutata con uno strumento più complesso e completo”. La valutazione dei verificatori consentiva, dunque, secondo la sezione, di confermare con argomentazioni ulteriori, anche alla luce della rappresentazione resa dalla stessa istante Superba S.r.l. nella “relazione tecnica e di sicurezza” allegata all’istanza, la correttezza di quanto già rilevato dal T.a.r., che aveva ritenuto che l’incremento del carico ambientale determinato dall’inserimento di un deposito di sostanze pericolose e infiammabili in aree portuali, destinate alla movimentazione di merci di vario genere, eccedesse il perimetro applicativo dell’ATF.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione IV, 18 marzo 2026, n. 2324 – Pres. Gambato Spisani, Est. Tagliasacchi

