tratto da giustizia-amministrativa.it

Cittadinanza – Nome, cognome e pseudonimo – Cambio – Istanza – Valutazione – Discrezionalità

In forza di quanto previsto dall’art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 la valutazione del prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante, da circostanziare nell’istanza, con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale. (1).

 Cittadinanza – Nome, cognome e pseudonimo – Cambio – Istanza – Valutazione – Diritto identità personale – Diniego – Motivazione – Necessità

Sebbene  la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo e la p.a. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell’istanza, a fronte di deduzioni precise dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, anche mediante l’attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, l’amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico, ostative all’accoglimento dell’istanza; il diritto al nome è infatti tutelato dall’art. 2  Cost., in quanto afferente al diritto all’identità personale,  oltre che dall’art. 7 della  Carta di Nizza, entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’Unione Europea, in forza della nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato UE. (2).

 Cittadinanza – Nome, cognome e pseudonimo – Cambio – Istanza – Valutazione – Cittadina di orgine straniera – Diniego – Illegittimità

È illegittimo il diniego opposto dalla prefettura all’istanza presentata da una neocittadina di origine romena che ha richiesto il cambio del cognome da nubile in favore di quello del marito – in conformità alle tradizioni e alla legislazione del proprio paese di origine – senza adeguato contemperamento degli opposti interessi e congrua motivazione circa il preponderante interesse pubblicistico al mantenimento (rectius: riesumazione) del cognome paterno; l’imposizione del cognome paterno, a fronte della ventennale spendita del cognome del coniuge e della sua identificazione personale con lo stesso, arreca infatti un vulnus al diritto all’identità personale, quale diritto della personalità intimamente inerente all’individuo. (3).
Cfr. nota massima precedente

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462; 5 ottobre 2013, n. 5021; sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; 27 aprile 2004, n. 2752.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422; sez. I, parere 22 febbraio 2013 n. 850 e giurisprudenza Corte di giustizia UE ivi richiamata, che ha affermato il diritto di conservare il proprio prenome e cognome di origine a prescindere dalle leggi dello Stato dell’Unione europea ove la persona decidesse di stabilirsi acquisendone la relativa cittadinanza (Corte di giustizia UE, grande sezione, 14 ottobre 2006, C-353/06 secondo cui “Il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’art. 18 CE”) ; sul processo di valorizzazione all’identità personale, in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell’identità del singolo, Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, con cui la Corte costituzionale si è espressa a favore della possibilità per i genitori, di comune accordo, di dare al figlio, al momento della nascita, il cognome materno oltre a quello paterno.

Consiglio di Stato, sezione III, 27 maggio 2025, n. 4578 – Pres. De Nictolis, Est. Cerroni

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