tratto da giustizia-amministrativa.it

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Consiglieri comunali – Accesso informatico – Registro di protocollo

La mancata previsione di modalità di accesso digitale al registro di protocollo informatico dell’ente locale, tramite il rilascio di apposite credenziali, non inficia la qualità del diritto dei consiglieri comunali, né rappresenta un reale impedimento per l’espletamento del munus pubblico; l’esercizio del diritto di accesso al registro di protocollo è assoggettato alla generale disciplina dettata per le altre tipologie di atti amministrativi. (1).

 Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Consiglieri comunali – Ratio – Limiti

I consiglieri comunali vantano un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento delle loro funzioni, con il duplice limite che esso deve comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche. (2).

 Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Consiglieri comunali – Istanza – Onere motivazionale – Insussistenza.

Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale. (3).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2022, n. 769; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 4 maggio 2020, n. 926, T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 9 luglio 2020, n. 253, secondo i quali il rilascio delle credenziali per l’accesso al protocollo informatico si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita, sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive.
Difformi: T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 10 luglio 2019, n. 599; T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 4 aprile 2019, n. 317, secondo i quali va riconosciuto il diritto del consigliere comunale di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto al protocollo informatico, con corrispondente obbligo per il comune di approntare le necessarie modalità organizzative.

(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 346; Cons. Stato sez. V, 3 febbraio 2022, n. 769; T.a.r. per il Lazio, sez. II quater, 21 giugno 2021, n. 7338; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 4 maggio 2020, n. 926.

(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 28 maggio 2025, n. 4100; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5750; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 19 settembre 2024, n. 748; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 5526.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I, 26 marzo 2025, n. 565 – Pres. Mezzacapo, Est. Saporito

 

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