Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Atto amministrativo – Accesso civico – Presupposti – Accesso ai documenti – Rapporto – Inclusione e completamento.

L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni in tal senso. Il rapporto tra la disciplina dell’accesso documentale e quella dell’accesso civico generalizzato deve essere interpretato non già secondo un criterio di esclusione reciproca, quanto piuttosto di inclusione e completamento, finalizzato all’integrazione dei diversi regimi in modo che sia assicurata e garantita, pur nella diversità dei singoli regimi, la tutela preferenziale dell’interesse coinvolto che rifugge ex se dalla segregazione assoluta per materia delle singole discipline (1).

(1) Precedenti conformi: sui presupposti per l’accesso civico generalizzato, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861. Sul rapporto tra accesso civico generalizzato e accesso documentale, Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi

Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1117 – Pres. Neri – Est. Furno

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