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Atto amministrativo – Nullità – Legge, decreto e regolamento – Legge regionale – Declaratoria di incostituzionalità – Fondamento del potere – Mancata attribuzione del potere

La declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere, con la sua portata naturalmente retroattiva, fa venire meno ex tunc il fondamento del potere esercitato dando vita ad una fattispecie in tutto analoga a quella della mancata originale attribuzione della potestà autoritativa all’amministrazione, con conseguente vizio di nullità del provvedimento. (1).
Nella specie veniva in rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 26 luglio 2024 (oggetto della News UM n. 82 del 6 settembre 2024) recante parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6. In motivazione, la sezione ha rilevato che la previsione di legge regionale dichiarata incostituzionale costituiva la norma attributiva dei poteri esercitati a mezzo dell’adozione degli atti gravati in prime cure (scioglimento degli organi statutari della partecipanza agraria e conseguente nomina di un commissario).

(1) Conformi: in parte: sulla nullità del provvedimento amministrativo per difetto di attribuzione: Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2024, n. 11 (oggetto di News UM n. 56 del 30 maggio 2024); Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5228; 18 novembre 2014, n. 5671.
Difformi: Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024, n. 4998; sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624 secondo cui l’atto amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale è annullabile, anche nel caso in cui la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sia l’unica attributiva del potere.

Consiglio di Stato, sezione VI, 24 luglio 2025, n. 6603 – Pres. Montedoro, Est. Gallone

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