Tratto da: Sentenzeappalti  

Consiglio di Stato, sez. V, 11.12.2025 n. 9770

La prospettiva in cui si colloca l’istituto è quella proconcorrenziale (di facilitazione alla partecipazione alla gara).
Il subappalto, così come l’avvalimento, sono moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l’ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione (Cgue, 5 aprile 2017, C-298/15, 14 gennaio 2016, C-234/14, e 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31).
La Corte di Giustizia riconosce, in particolare, che il ricorso al subappalto, favorendo l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce, al pari dell’avvalimento, a realizzare l’obiettivo di rendere la concorrenza la più ampia possibile (CGUE, 26 settembre 2019, C-63/18, punto 27 e CGUE, 27 novembre 2019, C-402/18, punto 39).
In tale contesto il subappalto necessario presente alcune peculiarità, in quanto ha portata qualificatoria, nei termini in cui consente al soggetto non qualificato di presentare un’offerta anche per lavori di cui non possiede la qualificazione, seppur non prevalenti.
Detta connotazione rende rilevanti, per quanto attiene al diritto eurounitario, la nozione di avvalimento contenuta nella direttiva n. 24/2014/UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul subappalto.
Quanto alla prima, in base all’art. 63 di detta direttiva, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”, con la precisazione che, ove ciò avvenga con riferimento alle esperienze professionali, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti “solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. In tal caso l’Amministrazione verifica “se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo”.
La prospettiva, pur delineata con riferimento alla gara (non alla fase esecutiva), prescinde dalla natura dei legami fra offerente e ausiliario, ritenendo rilevante invece la necessaria esecuzione dei lavori di cui il primo non possiede i requisiti da parte del secondo (quindi un aspetto attinente alla fase che segue la stipulazione del contratto) e il controllo del possesso di quest’ultimo delle relative qualificazioni.
Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sul subappalto si rileva che essa, dopo avere definito il subappalto quale istituto relativo all’esecuzione di un appalto, ha precisato che, “qualora i documenti dell’appalto impongano agli offerenti di indicare, nelle loro offerte, le parti dell’appalto che essi hanno eventualmente l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti”, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori dei quali non sia stata in grado di verificare le capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario” (sez. V, 27 novembre 2019, C-402/18): la prospettiva della Corte quindi, al di là della specifica regola dettata, rende evidente l’ammissibilità della sovrapposizione del piano della gara (verifica dei requisiti) con l’istituto del subappalto, di natura esecutiva.
Si innesta in tale contesto la decisione dell’Adunanza plenaria, resa proprio in tema di subappalto necessario, in base alla quale “l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.107, comma 2, d.P.R.” (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9).
Rispetto a detta decisione è rilevante quanto statuito dalla Corte di giustizia sul subappalto, laddove si legge che “il subappalto costituisce solo una delle modalità mediante le quali un operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti”, precisando che “l’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un offerente sia escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto per il motivo che non ha designato il subappaltatore al quale intende affidare l’esecuzione di obblighi risultanti da normative speciali applicabili alle attività connesse all’appalto di cui trattasi e non previste nei documenti di gara, ove tale offerente abbia precisato nella sua offerta che esso eseguirà tali obblighi facendo affidamento sulle capacità di un altro soggetto senza tuttavia essere vincolato a quest’ultimo da un contratto di subappalto” (Cgue, sez. III, 26 gennaio 2023, C-403/21).
In tale contesto, a fronte della funzione proconcorrenziale, le esigenze di affidabilità dell’affidatario dei lavori e di massima partecipazione alla gara sono contemperate assicurando che le qualificazioni relative alle lavorazioni prevalenti siano in possesso dall’offerente e verificate dalla stazione appaltante in sede di gara.
Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, che quest’ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente.
In tale prospettiva è chiamato subappalto qualificatorio o necessario quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti.

Torna in alto