Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Diritto processuale penale – Riforma – Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi – Istituto della rotazione straordinaria – Conferma orientamento che esclude l’automatismo.

La nuova formulazione dell’articolo 335-bis del c.p.p., secondo la quale “La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato viene attribuito”, consente di confermare l’operatività dell’interpretazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo la quale l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria non avviene in via automatica come diretta conseguenza della mera iscrizione nel suddetto registro o con l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte corruttive, ma solo a seguito di un’attenta valutazione, adeguatamente motivata, da parte dell’Amministrazione, della condotta del dipendente e dell’opportunità della sua permanenza o meno in ufficio. (1)

Diritto processuale penale – Riforma – Applicazione della pena su richiesta –- Effetti dell’applicazione della pena su richiesta – Limiti – Inconferibilità – Esclusione – Applicabilità della nuova disposizione ai patteggiamenti intervenuti prima dell’entrata in vigore della norma – Ammissibilità.

Alla luce del chiaro tenore letterale del comma 1-bis dell’articolo 445 c.p.p., secondo il quale “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, norma sopravvenuta e successiva rispetto alla previsione dell’articolo 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., senza applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di inconferibilità. La inconferibilità va esclusa per l’avvenire anche per quei soggetti che sono stati destinatari di sentenza di

applicazione della pena a seguito di patteggiamento senza applicazione di sanzioni accessorie interdittive, emanata prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1-bis c.p.p. (2)

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, prevede la espressa equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, chiarendo che per risolvere l’antinomia tra le suddette disposizioni normative non è invocabile il principio di specialità, tenuto conto che il comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., pur avendo una portata generale in relazione al suo ambito categoriale di riferimento, è diretto proprio a limitare l’efficacia di tutte quelle disposizioni extra penali, e come tali speciali, che dispongono l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, quali l’articolo 3 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Diritto processuale penale – Riforma – Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese – Iscrizione registro degli indagati – Requisito sufficiente per l’applicazione delle misure – Esclusione – Conferma.

Anche nella sopravvenienza dell’art. 335-bis del c.p.p., resta confermata l’interpretazione secondo la quale la sola iscrizione nel registro degli indagati non è sufficiente per l’avvio del procedimento per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’articolo 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e, dunque, non legittima, di per sé, l’adozione della relativa proposta. (3)

Diritto processuale penale – Riforma – Applicazione della pena su richiesta –- Effetti dell’applicazione della pena su richiesta – Decreto penale di condanna – Effetti – Limiti – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese – Effetti limitativi o preclusivi – Esclusione.

Le previsioni del primo e del secondo periodo del comma 1-bis dell’articolo 445 c.p.p., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non spiegano effetti limitativi o preclusivi in ordine all’applicazione delle misure straordinarie contemplate dall’articolo 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Anche l’articolo 460 c.p.p., laddove prevede che il decreto penale di condanna “anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ed amministrativo”, non incide sull’applicabilità delle misure straordinarie di che trattasi, risultando in proposito dirimente la circostanza che la norma si riferisce ai soli giudizi civili ed amministrativi, mentre nella specie si è in presenza di procedimenti amministrativi. (4)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, secondo il comma 1-bis dell’articolo 445 c.p.p., l’inefficacia e l’inutilizzabilità ai fini di prova della sentenza di patteggiamento operano espressamente “nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” e che non vi è, dunque, alcun riferimento all’applicabilità della disposizione ai procedimenti amministrativi, quali sono quelli per

l’applicazione delle “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”. Inoltre, l’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 non prevede affatto, tra le sue condizioni di applicazione, l’avvenuta adozione di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ponendo a presupposto delle misure, nell’ottica preventiva che lo caratterizza, vicende ed elementi che non necessariamente richiedono l’avvenuta emanazione di una sentenza, ma che ordinariamente la precedono.

(1) Precedenti conformi: delibera ANAC 26 marzo 2019, n. 215.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: seppur con riferimento alla diversa questione dell’incandidabilità, T.A.R. per la Campania, Salerno, 24 aprile 2023, n. 937. Sulla medesima questione dell’incandidabilità, il Ministero dell’interno, previo parere dell’Avvocatura generale dello Stato, si è espresso con circolare n. 29/2023, prot. n. 7903 del 17 marzo 2023.

(3) Precedenti conformi: non risultano precedenti conformi.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(4) Precedenti conformi: non risultano precedenti conformi.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

 

 

Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

DIRITTO processuale penale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri

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