Tratto da: ANAC
Comunicazione agli enti che hanno usufruito della clausola di salvaguardia in vista della scadenza dopo un anno
Il totale delle amministrazioni qualificate, al 31 dicembre 2025, è pari a 3.680, con il 17,3% per “Lavori”, il 22,3% per “Servizi e forniture” e il 60,4% per entrambi i settori. In termini assoluti, per il settore dei “Lavori” il numero di amministrazioni qualificate si attesta a 2.858 unità (di cui 635 solo per “Lavori” e 2.223 per entrambi i settori) mentre il totale per il settore “Servizi e forniture” si attesta a 3.045 unità (di cui 822 solo per “Servizi e forniture” oltre alle 2.223 per entrambi i settori).
È quanto emerge dall’ultimo Report trimestrale di Anac sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con dati aggiornati al quarto trimestre dello scorso anno: analisi, in cui non sono inclusi i soggetti qualificati di diritto, elaborata in base alle istanze pervenute al 31 dicembre 2025, che sono state esaminate considerando i criteri vigenti a tale data e che tengono dunque conto di quelli previsti dal decreto cosiddetto Correttivo al Codice degli Appalti (d. lgs. n. 209/2024). L’elaborazione fotografa quindi lo stato dell’arte alla fine del primo semestre del secondo biennio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, dopo la chiusura del primo biennio “fisso” scaduto il 30 giugno 2025, consentendo pertanto una prima valutazione di impatto del nuovo sistema di qualificazione su un periodo temporale sufficientemente lungo.
A fine 2025, le istanze sono state 4.097 per “Lavori” e 4.419 per “Servizi e forniture”, testimoniando che il numero di istanze di qualificazione è più alto per questo secondo settore. Le istanze che posseggono, al 31 dicembre 2025, la qualifica “con riserva” sono 39 (17 per “Lavori” e 22 per “Servizi e forniture”), comprendendo 30 amministrazioni distinte. La percentuale delle istanze che ricevono come esito “non qualificata” è tra circa tra il 9 % (“Lavori”) e il 12% (“Servizi e forniture”) del totale delle istanze alla fine del primo semestre dall’entrata in vigore del nuovo biennio di qualificazione: dato sostanzialmente in linea con il 10,8% registrato al 31 dicembre 2023, cioè sei mesi dopo l’entrata in vigore del primo biennio.
Analizzando i livelli di qualificazione, il Report permette di osservare risultati simili tra i due settori anche in questo periodo di riferimento: per quanto riguarda il settore “Lavori” il 62,2% delle amministrazioni (1.778 sul totale di 2.858 enti qualificati) ha il livello massimo, che è ottenuto nel 60% dei casi per il settore “Servizi e forniture” (1.827 amministrazioni sul totale di 3.045 qualificate); il livello intermedio è raggiunto rispettivamente nel 24,6% (703 enti) e 20,8% (633 enti) dei casi, e quello minimo nel 13,2% (377) e 19,2% (585). La percentuale relativa al livello massimo di qualificazione sale rispettivamente all’83,5% e al 77,8% nel caso dei soggetti che svolgono funzioni di centralizzazione delle committenze, che sono il 14,4% (412 su 2.858) delle amministrazioni qualificate nel settore “Lavori” e il 12,7% (388 su 3.045) di quelle nel settore “Servizi e forniture”.
Allo scopo di fornire un’indicazione sull’impatto dei nuovi criteri di qualificazione, il Report contiene un confronto tra il vecchio e nuovo biennio prendendo in considerazione solo gli enti che hanno inviato domanda nel vecchio e nel nuovo sistema. Ne emerge che, di 3.041 stazioni appaltanti e centrali di committenza, nel settore “Lavori”, circa 2.449 hanno lo stesso risultato di “qualificata”, ma 85 precedentemente qualificate nel vecchio biennio sono ora non qualificate. Risulta anche in questo periodo di analisi un alto numero di enti (170) che precedentemente non erano qualificati ma ora lo sono. Nel settore “Servizi e forniture”, di 3.415 stazioni appaltanti e centrali di committenza, 2.875 hanno il risultato di “qualificata” in entrambi i bienni, 25 precedentemente non qualificate ora lo sono ma, rispetto al settore “Lavori” un numero maggiore di qualificate nel precedente biennio è ora non qualificato (245). Dato che può essere spiegato con il fatto che non c’è stato un allargamento del perimetro delle gare considerate nel settore in questione, ai fini dell’ottenimento di punteggi per l’esperienza, come invece avvenuto in quello dei “Lavori” per il quale vengono ora considerati i Cig sopra 150mila euro, mentre nel precedente biennio si consideravano solo quelli sopra 500mila euro.
Su 2.644 “qualificate” nel nuovo biennio nel settore “Lavori”, circa 568 (pari a circa il 21,5%) hanno usufruito della “clausola di salvaguardia” (articolo 11, comma 4 Allegato II.4 del Codice degli Appalti) che consente di mantenere nel nuovo biennio temporaneamente – per un anno – il livello di qualificazione ottenuto nel precedente biennio qualora non si sia avuta una perdita rilevante nel punteggio. Tale percentuale risulta più elevata nel settore “Servizi e forniture” (971 su 2.918 “qualificate”, vale a dire poco meno del 33,3%).
Come specificato anche con apposita Faq (L1) pubblicata nel portale Anac, tale meccanismo di salvaguardia di durata annuale, previsto dalla norma a presidio della continuità amministrativa, si applica esclusivamente in sede di prima domanda di qualificazione presentata nel nuovo sistema e non produce effetti conservativi nelle domande successive, che saranno oggetto di valutazione ordinaria secondo i criteri generali. A partire dal mese di giugno 2026 matureranno quindi le scadenze delle istanze di qualificazione che hanno usufruito della clausola, in funzione della data di presentazione dell’istanza stessa nel nuovo sistema. Si tratta di principi richiamati in apposite comunicazioni che Anac sta provvedendo a inoltrare ai soggetti che si sono avvalsi del meccanismo di salvaguardia e per i quali tra alcuni mesi verrà man mano a scadere la qualificazione così conseguita per il nuovo biennio, considerando anche l’incidenza del loro numero, in termini assoluti e percentuali, evidenziata dal Report. Allo scopo di favorire una tempestiva programmazione degli adempimenti necessari, a tali stazioni appaltanti viene quindi ricordato, in particolare, che alla scadenza dell’attuale qualificazione sarà necessario presentare una nuova domanda. Tali enti sono quindi invitati a verificare con anticipo il proprio punteggio e a porre in essere le misure opportune (formazione, incremento del personale operante in strutture organizzative stabili, regolarizzazione delle comunicazioni Anac, efficienza decisionale) ai fini del conseguimento del livello di qualificazione di proprio interesse, secondo i requisiti previsti dalla normativa in vigore.
Ulteriori dati su centrali di committenza ed amministrazioni convenzionate, distribuzione delle amministrazioni qualificate per regione, punteggi riguardanti “competenze” e “formazione” del personale, nonché qualificazione per l’esecuzione sono consultabili nel Report in questione, che contiene anche una comparazione tra qualificazione dei Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti e quella dei Comuni oltre i 15mila abitanti considerando le diverse capacità attese tra i due gruppi di enti comunali, nella logica di assegnazione dei punteggi previsti dal sistema, nei requisiti relativi alle gare svolte, alle competenze e alla formazione del personale. Viene mostrato che, per i Comuni di dimensioni maggiore, quasi l’80% delle istanze è qualificato al livello più alto e solo l’1% mostra un esito di non qualificazione. Quest’ultimo dato sale al 9% per i Comuni di dimensioni minori, che mostrano una distribuzione equa tra livello intermedio e livello più elevato di qualificazione.

