Edilizia e urbanistica – Stato legittimo – Legittimo affidamento – Tutela – Sussistenza – Limiti
L’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 – come novellato dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 – valorizza, modificando il precedente assetto normativo, il legittimo affidamento del privato sulla regolarità di un immobile purché, l’amministrazione, in sede di rilascio del titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. (1).
Sulla verifica della legittimità dei titoli pregressi: v. le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. d.l. “salva-casa”) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicate il 30 gennaio 2025 su www.mit.gov.it, secondo cui “La verifica della legittimità dei titoli pregressi da parte dell’amministrazione competente può essere presunta qualora nella modulistica relativa all’ultimo titolo edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare siano stati indicati gli estremi dei titoli pregressi sulla base del presupposto che, in sede di rilascio di ciascun titolo, l’Amministrazione è chiamata a verificare “
(1) Conformi: Con riferimento a tale principio antecedentmente alla novella portata dal d.l. n. 69/2024: v. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 9 marzo 2023, n. 722
Consiglio di Stato, sezione VI, 9 dicembre 2024, n. 9877 – Pres. De Felice, Est. Caputo