Edilizia e urbanistica – Condono – Immobile condonato – Stato legittimo – Carenza.
L’immobile condonato è privo dello stato legittimo. (1).
La sezione chiarisce che il condono del fabbricato ne evita solo la demolizione e ne consente il trasferimento che sarebbe altrimenti vietato, pertanto le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima.
(1) Conformi: parzialmente: Corte cost. 23 luglio 2024, n. 142 che con riferimento alle “premialità volumetriche” afferma che “il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare «sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo)» (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008). Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie si ricava che l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.”
Difformi: Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 secondo cui “Il condono edilizio, invece, ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia.” richiamata da Corte cost. 4 luglio 2024, n. 119. Si veda altresì Corte cost. 19 giugno 2000, n. 238 che esclude l’esistenza di una differenza generale e astratta tra edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti fin dall’origine o con successivo valido condono in sanatoria (conf. Corte cost. n. 529 del 1995).