Editoriale di Guido Rivosecchi tratto da federalismi.it
Il 5 maggio 1852 il ministro delle finanze Cavour presentò alla Camera il progetto di legge per l’istituzione della Corte dei conti, persuaso della «necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile» per assicurare la neutralità delle verifiche sull’impiego delle pubbliche finanze. Tale funzione fu affidata a un’apposita Corte «indipendente dall’esecutivo e investita anche della giurisdizione in materia contabile». A distanza di oltre centocinquant’anni la felice intuizione cavouriana di concentrare in un’unica Corte le distinte funzioni relative al controllo – giurisdizionale e non – di legalità finanziaria rischia di essere neutralizzata dalla scelta del legislatore di potenziare alcune funzioni a scapito della giurisdizione di responsabilità. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» rischia di alterare l’equilibrio tra controllo e giurisdizione conseguito nel corso del tempo sino alla legge n. 20 del 1994, in cui la responsabilità per colpa grave costituisce strumento essenziale ai fini della tutela degli interessi erariali e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche. La recente riforma, infatti, interviene contestualmente sulla disciplina di tutte le funzioni affidate alla Corte dei conti all’unico scopo di ridurre l’area della responsabilità amministrativo-contabile, così depotenziando il sistema dei controlli affidati al giudice dei bilanci pubblici che la Costituzione vuole concentrati in un unico organo neutrale di natura magistratuale e fondati su distinti parametri rispettivamente rispondenti alla funzione di controllo (art. 100 Cost.) e alla funzione giurisdizionale (art. 103 Cost.). Per la verità, non è una novità che Governo e Parlamento manifestino una certa insofferenza nei confronti del controllo giurisdizionale di legalità finanziaria: l’uno preoccupato di assicurare le esigenze di semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa in vista del conseguimento del risultato; l’altro geloso custode della propria …[segue]

