La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 233/2024/PAR, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’incidenza degli oneri per le assunzioni di dirigenti “a contratto” sui limiti di spesa per il personale degli enti locali.
Principi generali:
1.Trattamento economico: Sebbene l’art. 110, comma 3, del TUEL escluda il trattamento economico dei dirigenti “a contratto” dai costi contrattuali e del personale, esso deve comunque rispettare i vincoli normativi e finanziari stabiliti per la spesa complessiva del personale.
2.Limiti di spesa:
•La spesa per la sostituzione del responsabile dell’area tecnica (art. 110, comma 1, TUEL) deve rientrare nei limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006.
•Il costo del trattamento accessorio (indennità di risultato e di posizione) deve rispettare il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che limita le risorse per il trattamento accessorio al livello del 2016.
Indennità ad personam:
La Corte distingue l’indennità ad personam dalle componenti accessorie (indennità di posizione e risultato):
•Caratteristiche: L’indennità ad personam remunera competenze e capacità soggettive, aggiuntive rispetto ai requisiti base del ruolo, mentre le indennità accessorie compensano caratteristiche oggettive dell’incarico.
•Rilevanza ai fini dei limiti: Tale indennità è estranea ai limiti imposti per il trattamento accessorio (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017), ma rientra nei tetti complessivi della spesa per il personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006.
Conclusione:
L’indennità ad personam è considerata parte del trattamento economico fondamentale e, pertanto, non sottoposta ai vincoli sulla spesa per il trattamento accessorio, ma soggetta ai limiti generali della spesa per il personale.