Tratto da filodiritto a cura di Giuseppe Fiorillo e Clemente Lombardi ( pubblicato con l’autorizzazione degli autori)

Sottoscrizione del contratto collettivo integrativo oltre l’esercizio di riferimento – Nota a Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie N. 20/SEZAUT/2024/QMIG

Abstract: Riprendendo un precedente articolo pubblicato su questo quotidiano di informazione in data 11 novembre 2022 ad oggetto “La corretta contabilizzazione del salario accessorio spettante al personale dipendente dagli Enti locali”, con il presente contributo intendiamo portare all’attenzione degli operatori il seguente principio di diritto affermato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie N. 20/SEZAUT/2024/QMIG: “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto collettivo integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione”.

Il fatto

La pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie N. 20/SEZAUT/2024/QMIG è originata dalla deliberazione n. 295/2024/QMIG con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto, in riferimento alla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Vigonovo (VE), riguardante due quesiti in merito alla corretta interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in uno con le disposizioni che disciplinanola contrattazione (nel caso di specie, integrativa) nelle pubbliche amministrazioni, ha rimesso la questione di massima all’esame della Sezione delle Autonomie.

Sottoscrizione del contratto collettivo integrativo oltre lesercizio di riferimento

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