Territorio e autonomie locali 9 Gennaio, 2026
 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

Il regolamento delle commissioni consiliari potrà prevedere la sostituzione del consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di una commissione purché anche il sostituto rivesta la carica di consigliere comunale.

Testo

(Parere n.29633 del 3.10.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, a seguito di una richiesta di parere del segretario generale del Comune di …, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di composizione delle commissioni consiliari. In particolare, il segretario generale ha segnalato il contenuto dell’art.7, comma 10, del regolamento sulle commissioni consiliari del Comune di … secondo cui i consiglieri, impossibilitati a partecipare alle sedute della commissione, “qualora non possano essere sostituiti da altro Consigliere Comunale del loro gruppo, potranno essere suppliti con persona estranea al Consiglio Comunale”. Ad avviso del segretario generale tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con l’art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000 che stabilisce che le commissioni consiliari sono composte dai consiglieri comunali. Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate in precedenti pareri resi da questa Direzione Centrale, da ultimo il parere pubblicato sul sito di questo Dipartimento il 10 settembre 2024 e si conferma che il regolamento delle commissioni potrà prevedere la sostituzione del consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di una commissione purché anche il sostituto rivesta la carica di consigliere comunale. La possibilità di nominare un sostituto esterno al consiglio comunale è preclusa dal dettato normativo del citato art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il consiglio si avvale di commissioni costituite “nel proprio seno con criterio proporzionale”. Le commissioni costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e, pertanto, una norma regolamentare che consenta la partecipazione alle sedute delle commissioni a persone estranee al consiglio comunale non sarebbe coerente con la disciplina dettata dal legislatore in materia di commissioni consiliari. Si osserva che il … del regolamento sulle commissioni consiliari al comma 10 ha aggiunto un capoverso a seguito di emendamento approvato il quale stabilisce che “I componenti delle commissioni affari generali ed istituzionali possono essere sostituiti soltanto da consiglieri comunali dello stesso gruppo non da persone estranee al consiglio”. Tale emendamento approvato riguarda i soli componenti delle commissioni affari generali ed istituzionali. Si invita, pertanto, l’ente a prevedere per tutte le commissioni consiliari che i componenti di tali organismi possano essere sostituiti solo da consiglieri comunali dello stesso gruppo.

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