Tratto da: Sentenzeappalti
L’esecuzione del sopralluogo obbligatorio oltre il termine previsto dalla disciplina di gara non comporta l’esclusione del concorrente. Il ritardo non riversa effetti sulla partecipazione alla procedura, a differenza dell’omissione totale del sopralluogo. La funzione sostanziale dell’istituto, volta a garantire una conoscenza diretta dello stato dei luoghi per la formulazione di un’offerta consapevole, rimane integra anche quando il sopralluogo sia avvenuto tardivamente ma prima della presentazione dell’offerta.
L’orientamento è consolidato e trova un punto fermo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 19 gennaio 2021, n. 575 richiamata da ultimo in Consiglio di Stato, Sez. V, 13.07.2026 n. 5575), che distingue nettamente tra due situazioni: l’omissione totale del sopralluogo, che priva l’offerta della base conoscitiva minima richiesta dalla lex specialis e giustifica l’esclusione, e il sopralluogo tardivo, che non produce lo stesso effetto perché la funzione sostanziale dell’adempimento risulta comunque assolta.
La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che il sopralluogo non è un adempimento formale fine a sé stesso, ma è strumentale a garantire che l’offerta tecnica ed economica sia formulata con piena consapevolezza delle condizioni reali di esecuzione. Se il sopralluogo è avvenuto, ancorché oltre il termine, quella consapevolezza è acquisita e l’interesse tutelato dalla previsione della lex specialis risulta soddisfatto.
Ne consegue che la qualificazione del termine come “perentorio” nella disciplina di gara non è sufficiente a rendere legittima l’esclusione per sopralluogo tardivo: la perentorietà del termine non può trasformare un inadempimento formale in una causa di esclusione quando la funzione sostanziale dell’atto è comunque realizzata. Una clausola escludente fondata sul solo ritardo, senza verifica dell’impatto concreto sull’offerta, si espone a censura per contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.
Dal punto di vista operativo, la Stazione Appaltante che riceva la contestazione di un concorrente avverso l’ammissione di un partecipante che ha eseguito il sopralluogo tardivamente deve motivare la propria decisione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale e verificando che il sopralluogo sia stato comunque effettuato prima della chiusura dei termini di presentazione delle offerte.
L’Operatore Economico che abbia eseguito il sopralluogo oltre il termine non è tenuto a rinunciare alla partecipazione, ma è opportuno che documenti con precisione data e modalità dell’adempimento, così da rendere incontestabile l’avvenuto espletamento.

