Il MIT chiarisce che sono sospese solo le norme di determinazione della variazione dei costi e dei prezzi che dipendono dagli indici sintetici ministeriali
Le nuove clausole di revisione prezzi previste dall’art. 60, comma 2, lett. a), così come modificato dal decreto correttivo sono già in vigore e vanno applicate nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.
Tali clausole devono prevedere una soglia di attivazione della revisione al superamento del 3% dell’importo complessivo del contratto e l’applicazione della revisione nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
Non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo né una personalizzazione difforme in sede di gara.
È l’importante chiarimento fornito dal MIT sull’applicazione dell’art. 60 del Codice Appalti, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti 2025), con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31 dicembre 2024 nelle more dell’adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni.
Con il parere 3312 del 3 aprile 2025, il Servizio Giuridico del ministero conferma l’interpretazione della stazione appaltante.
La vigenza “postuma” dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione è limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 come previsto dall‘art. 16 dell’allegato II.2-bis del Codice.
Mentre, dal 31 dicembre 2024 è già applicabile il comma 2 dell’art. 60 nella nuova formulazione.