tratto da biblus.acca.it

Il MIT chiarisce il rapporto tra gli interventi di somma urgenza (ex art. 140) e gli obblighi di programmazione: l’affidamento immediato non esonera dalla successiva variazione del Programma se si superano le soglie di legge. In tema di appalti pubblici, il binomio tempestività-trasparenza rappresenta spesso una sfida operativa per le stazioni appaltanti. Un caso emblematico è quello degli interventi di somma urgenza, dove la necessità di agire ad horas per la tutela della pubblica incolumità sembra collidere con i tempi della burocrazia programmatoria.

Con il recente parere reso al quesito n. 4016/2026, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti precisazioni sull’obbligo di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici in caso di eventi imprevedibili.

Il caso: somma urgenza vs programmazione

Il dubbio interpretativo nasce dal combinato disposto tra l’art. 5, comma 11 dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023 e le istruzioni operative fornite da ITACA (aggiornate al 21 marzo 2024).

La normativa prevede che un lavoro non inserito nell’Elenco Annuale possa essere realizzato se reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi. Tuttavia, le linee guida ITACA utilizzano una formulazione che ha generato incertezza: si può avviare la procedura “senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento del programma”.

Il quesito posto al MIT è chiaro: per gli interventi di somma urgenza ex art. 140 già affidati, l’obbligo di inserimento in programmazione viene meno del tutto o deve essere assolto a posteriori?

La posizione del MIT: deroga alla tempistica, non all’obbligo

Il Ministero ha chiarito che la normativa non concede una “esenzione” dall’obbligo di inserimento nel Programma, che rimane un atto dovuto ai fini della completezza della fase di programmazione purché l’intervento sia di importo superiore a quello previsto per l’inserimento nel programma.

bensì una differita procedurale.

La soglia dei 150.000 euro

L’obbligo di inserimento nel programma triennale scatta esclusivamente per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’art. 37 del Codice). Sotto questa soglia, gli interventi possono essere gestiti senza preventiva programmazione, ferma restando la coerenza con il bilancio.

Affidamento immediato e “Post-Programmazione”

Per gli interventi di somma urgenza ex art. 140, anche se l’affidamento può avvenire immediatamente, l’inserimento nel Programma resta obbligatorio qualora l’importo superi la soglia dei 150.000 euro, mediante aggiornamento successivo del Programma e dell’Elenco Annuale. Pertanto, anche per gli interventi di somma urgenza ex art. 140 superiori alle soglie di cui all’art. 37 sopra richiamato, l’affidamento può avvenire immediatamente, ma deve essere seguito da una variazione del Programma che ne formalizzi l’inserimento a posteriori.

Funzione della variazione successiva

La variazione del programma e dell’elenco annuale successiva all’affidamento non è un mero formalismo, ma un atto dovuto per garantire la completezza e la trasparenza della fase di programmazione dell’ente.

 

Fase Adempimento Operativo Riferimento Normativo Obbligatorietà
1. Emergenza Redazione del verbale di somma urgenza e ordine di esecuzione Art. 140, D.Lgs. 36/2023 Sempre obbligatorio
2. Esecuzione Avvio dell’intervento per rimozione pericolo Art. 140, D.Lgs. 36/2023 Immediato
3. Verifica Soglia Controllo importo (limite 150.000 €) Art. 37, D.Lgs. 36/2023 Per programmazione
4. Inserimento Aggiornamento a posteriori programma triennale All. I.5, Art. 5, co. 11 Solo se ≥ 150.000 €
Sintesi degli adempimenti per la Stazione Appaltante
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