Con la sentenza n. 432/2025, il TAR Sardegna ribadisce un principio fondamentale in materia di appalti pubblici: l’istituto del soccorso istruttorio non può essere chiesto due volte se l’operatore economico non adempie alla richiesta documentale nei termini perentori stabiliti dalla stazione appaltante.
La mancata risposta entro il termine comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di ulteriori integrazioni.
Il caso in esame ha preso avvio da un ricorso presentato da un concorrente che contestava l’ammissione di un operatore economico nonostante l’incompleta produzione documentale entro il termine previsto dal primo soccorso istruttorio. A seguito di tale incompletezza, la stazione appaltante aveva emesso un secondo invito a integrazione, consentendo all’operatore di completare la documentazione. Il ricorrente ha ritenuto tale condotta in contrasto con l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’annullamento dell’ammissione.
Il TAR ha accolto le doglianze del ricorrente, rilevando l’illegittimità della duplicazione del soccorso istruttorio. Il giudice ha confermato che la richiesta di integrazione documentale era stata correttamente attivata la prima volta, ma l’operatore non aveva adempiuto nei termini. Conseguentemente, non era legittimo concedere una seconda possibilità. Il tribunale ha sottolineato come il procedimento seguito configurasse una “duplicazione sostanziale” del soccorso istruttorio, in violazione della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali consolidati.
“Il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda” (cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504).
[…] La disciplina del soccorso istruttorio contempla la sanzione espulsiva quale conseguenza della inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592 che richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2014, n. 16).
Il soccorso istruttorio non deve mai trasformarsi in un meccanismo dilatorio che premi la negligenza degli operatori, bensì deve rappresentare uno strumento per garantire la più ampia partecipazione, nel rispetto del principio di par condicio. Le imprese partecipanti sono quindi tenute a un elevato standard di chiarezza e precisione, sin dalla presentazione dell’offerta. In caso contrario, la loro permanenza nella procedura può legittimamente essere esclusa.