Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Firenze, 17.07.2025 n. 1397
La giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale (Consiglio di Stato sez. V 16/03/2020, n. 1881; Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2025, n. 1707).
Non vi sono quindi preclusioni a che attraverso il richiamato istituto possano essere acquisite certificazioni che ineriscono ad aspetti della offerta tecnica purché non idonee a modificarne il contenuto (Cons. Stato, V, 1881/2020 cit.).
Può, quindi, essere ammessa al soccorso istruttorio processuale la certificazione TCO in corso di validità al momento della presentazione della offerta prodotta da in giudizio da -OMISSIS-.
Il fatto che la predetta certificazione sia scaduta in corso di gara non vale a minare la validità della offerta.
Sul punto si è già pronunciato il giudice amministrativo d’appello osservando che se è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara (Consiglio di Stato, III, 1707/2025 cit.).