Il soccorso istruttorio consente di integrare la documentazione incompleta, ma non può sanare l’omessa dichiarazione del requisito speciale né supplire al suo mancato possesso. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 6095, ribadisce la linea di confine tra integrazione legittima e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
La vicenda riguardava una procedura di affidamento di servizi, nella quale il disciplinare di gara prevedeva, tra i requisiti tecnico-professionali, la dimostrazione di aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a due milioni di euro. L’impresa risultata aggiudicataria aveva dichiarato in domanda di possedere il requisito e aveva indicato i contratti svolti. Tuttavia, secondo la concorrente ricorrente, la documentazione prodotta non era sufficiente a comprovarlo e il successivo intervento della Stazione Appaltante, attraverso il soccorso istruttorio, avrebbe determinato una illegittima “sanatoria” postuma.
Il nodo centrale, quindi, era stabilire se l’integrazione documentale richiesta fosse un legittimo completamento probatorio oppure una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
Cosa prevedeva il disciplinare di gara?
Il disciplinare di gara prevedeva quale requisito di capacità tecnico-professionale la regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi al servizio di refezione scolastica per un importo complessivo minimo pari a € 2.000.000,00 IVA esclusa, stabilendo che la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”.
Inoltre la lex specialis prevedeva espressamente che la stazione appaltante potesse verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che l’integrazione fosse del tutto legittima. L’operatore economico, infatti, aveva già dichiarato espressamente in sede di partecipazione sia il possesso del requisito richiesto sia l’importo complessivo maturato nel triennio, indicando inoltre alcuni servizi analoghi svolti. Nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) risultavano peraltro disponibili i contratti idonei a comprovare le esperienze dichiarate.
La documentazione fornita in soccorso non ha dunque introdotto elementi nuovi o modificato l’offerta, ma si è limitata a completare e precisare quanto già reso noto in sede di gara. Di conseguenza, la stazione appaltante ha esercitato correttamente il potere di richiedere integrazioni, senza alterare la par condicio né consentire una riapertura surrettizia della procedura.
Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione.
Dalla pronuncia emergono indicazioni di rilievo sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici:
- il requisito speciale deve sempre essere dichiarato in domanda: in assenza di tale dichiarazione, il soccorso istruttorio non è attivabile;
- l’integrazione documentale è ammissibile solo se il requisito risulta già posseduto e dichiarato, anche se supportato da una prova incompleta. Spetta poi all’amministrazione distinguere attentamente tra semplice carenza documentale e mancanza sostanziale del requisito, al fine di rispettare i principi di correttezza e parità di trattamento.
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