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Straniero – Ingresso e soggiorno – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati – Natura giuridica – Atto amministrativo – Accordi fra pubbliche amministrazioni Giurisdizione amministrativa – Giurisdizione esclusiva

Il «sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» («Sprar»), divenuto poi «sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» («Siproimi») si caratterizza per una forma di collaborazione tra l’amministrazione statale e gli enti locali destinatari dei contributi per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e si concretizza in un  modulo convenzionale inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto viene in rilievo un accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con la conseguente devoluzione di eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2, codice del processo amministrativo. (1).

(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 16 dicembre 2022, n. 3652; Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2020, n. 3375.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 26 febbraio 2025, n. 4253 – Pres. Francavilla, Est. Simone

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