Quali sono i criteri giurisprudenziali per l’applicazione del silenzio-assenso in caso di SCIA in sanatoria presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. 69/2024?
La sentenza emessa dal TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (694/2025) si inserisce nel quadro normativo aggiornato dal D.L. 69/2024, il quale ha introdotto importanti novità riguardanti il silenzio-assenso e le procedure di sanatoria edilizia, in particolare relativamente alle SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività). Il nodo centrale del giudizio riguarda l’applicabilità del nuovo istituto del silenzio-assenso a istanze di sanatoria edilizia presentate immediatamente prima dell’entrata in vigore della riforma normativa, con riferimento specifico alle opere realizzate su immobili collocati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La pronuncia evidenzia questioni di retroattività della disciplina e i termini entro cui l’amministrazione deve obbligatoriamente provvedere.
Il caso
Nel caso in esame, la ricorrente ha promosso giudizio contro il Comune e il Ministero della Cultura per ottenere il riconoscimento del silenzio-assenso in relazione a una SCIA in sanatoria presentata il 27 maggio 2024. La segnalazione riguardava opere edilizie abusive risalenti al 1968 su un immobile in zona soggetta a vincolo paesaggistico, consistente in modifiche come l’allineamento di murature a una quota superiore, la trasformazione di balconi in finestre e l’ampliamento di una terrazza di circa un metro.
Dopo l’assenza di risposta da parte del Comune e il silenzio della Soprintendenza, nonostante la corretta protocollazione e trasmissione dell’istanza per il parere paesaggistico, la ricorrente ha richiesto, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa), il riconoscimento del silenzio-assenso e l’obbligo del Comune di rilasciare l’attestazione formale della conclusione del procedimento.
La ricorrente ha articolato la propria domanda sulle seguenti basi:
- la presunta formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria per mancata risposta nei termini da parte delle autorità competenti;
- l’applicazione del D.L. 69/2024 e legge di conversione 105/2024, che ha introdotto automatismi del silenzio-assenso per l’inerzia del parere paesaggistico vincolante.
Dal canto suo, il Comune e il Ministero della Cultura hanno sostenuto che:
- il D.L. 69/2024 e la legge 105/2024 sono entrati in vigore solo dopo la presentazione della SCIA, rispettivamente il 30 maggio e il 27 luglio 2024;
- in assenza di una norma transitoria specifica, è preclusa qualsiasi applicazione retroattiva delle nuove disposizioni;
- il silenzio protratto dall’amministrazione in relazione alla SCIA in sanatoria disciplinata dall’art. 37 D.P.R. 380/2001 configurerebbe silenzio inadempimento e non silenzio-assenso; pertanto, il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, valutando puntualmente la compatibilità urbanistico-edilizia e paesaggistica.
Quando si applica il silenzio-assenso per la SCIA in sanatoria introdotto dal Salva Casa?
Il TAR ha respinto la domanda di riconoscimento del silenzio-assenso, motivando che:
- l’art. 36-bis, introdotto dal D.L. 69/2024, non può applicarsi retroattivamente a istanze presentate prima della sua entrata in vigore;
- per le SCIA in sanatoria presentate anteriori al 30 maggio 2024 continua a valere la disciplina previgente che qualifica il silenzio protratto come silenzio inadempimento, non generando pertanto alcun effetto automatico favorevole al privato. Di conseguenza, non si verificherebbe la formazione del silenzio-assenso e non sussiste alcun obbligo di rilascio automatico del certificato previsto dall’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001.
Il TAR evidenzia che l’art. 37 TUE “non assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale: di qui la necessaria qualificazione di esso quale silenzio inadempimento”.
Pertanto, la domanda di accertamento del silenzio-assenso sulla SCIA del 27 maggio 2024 è infondata; mentre, la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimo silenzio inadempimento è fondata. Il Comune è così condannato a definire il procedimento con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, previa verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e paesaggistici ex art. 37 TUE.
Nel caso di una SCIA in sanatoria, come quello descritto, le principali difficoltà per il professionista o il privato riguardano la gestione dei documenti, il rispetto dei termini e la corretta tracciabilità di ogni passaggio amministrativo. È fondamentale avere a disposizione un sistema che consenta di archiviare, organizzare e controllare tutta la documentazione relativa all’intervento edilizio, dai progetti agli allegati, dalle comunicazioni protocollate con il Comune ai pareri della Soprintendenza.