tratto da biblus.acca.it

Il ruolo del CSE impone un obbligo di “alta” vigilanza; in assenza di una piena delega di funzioni, il RUP è titolare di una “posizione di garanzia”.

La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, n. 24617 del 04 luglio 2025, analizza un tragico infortunio sul lavoro che ha causato la morte di un operaio a seguito del crollo di un muro divisorio e dei solai durante i lavori di riconversione di un edificio scolastico in un museo. La causa dell’incidente è stata individuata nella mancata esecuzione di opere di puntellamento e rafforzamento delle strutture, previste ma non attuate dalla ditta esecutrice.

Ad essere chiamati in causa per omicidio colposo (artt. 113 e 589 c.p.) sono:

  • il direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
  • il responsabile unico del procedimento (RUP).

La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna e i ricorsi in Cassazione degli imputati vertevano su due punti principali:

  • il CSE sosteneva di aver dato un ordine orale di sospensione dei lavori, disatteso dalla vittima, e che la sua funzione di “alta vigilanza” non prevedeva il controllo costante delle singole attività;
  • il RUP rivendicava l’esonero di responsabilità per aver delegato formalmente le funzioni di sicurezza al CSE, sostenendo che il suo compito fosse solo quello di intervenire dopo essere stato informato di una situazione di pericolo, cosa che non era avvenuta.

L’analisi della Corte di Cassazione sulla responsabilità del CSE

La Cassazione, rigettando il ricorso del CSE, ha chiarito e ribadito la sua natura non solo di alta vigilanza, ma di controllo attivo. L’imputato è stato ritenuto responsabile per una serie di omissioni che, secondo la Corte, vanno ben oltre il semplice mancato ordine di sospensione:

  • omessa verifica del POS: il CSE non ha verificato che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa fosse adeguato e conforme al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • mancata pretesa di adeguamento: non ha preteso che l’impresa adeguasse il proprio POS, specificando in dettaglio le necessarie opere di puntellamento;
  • omessa indicazione delle procedure: non ha fornito istruzioni concrete su come dovessero essere eseguite le opere provvisionali;
  • mancato aggiornamento del PSC: ha omesso di adeguare il PSC a seguito della modifica, da lui stesso richiesta, della larghezza e altezza dei varchi, una variazione che aumentava il pericolo di crollo.

La Suprema Corte ha smentito l’argomento difensivo che la “sorveglianza” del CSE fosse solo di alto livello. Al contrario, il ruolo del CSE impone un obbligo di vigilanza concreto affinché le disposizioni del PSC siano effettivamente attuate. La Corte ha inoltre sottolineato l’inattendibilità della prova di un ordine di sospensione dei lavori, sia orale che scritto, evidenziando che l’assenza di un ordine formale e documentato non è una mera formalità privatistica, ma una lacuna sostanziale nella gestione della sicurezza.

Il ruolo e la posizione di garanzia del RUP

La sentenza è particolarmente incisiva nel delineare la responsabilità del RUP. La Cassazione ha ribadito che il Responsabile unico del procedimento, in quanto rappresentante del committente (Pubblica Amministrazione), è titolare di una “posizione di garanzia” non solo nella fase di progettazione, ma anche in quella di esecuzione dei lavori, attraverso un’attività di sorveglianza sul rispetto dei piani di sicurezza. Questo principio è stato già affermato in precedenti sentenze (Sez. 4, n. 3742 del 14/01/2020).

Il ricorso del RUP, che invocava la delega di funzioni, è stato respinto per due motivi principali:

  • mancanza di piena delega: la Corte ha rilevato che il disciplinare di incarico conferito al CSE non gli attribuiva pieni poteri decisori, gestionali e di spesa, ma lo richiamava a rispettare le disposizioni della Pubblica Amministrazione. L’esonero di responsabilità del committente, previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 81/08, non opera in assenza di una delega di funzioni piena ed efficace, che trasferisca al delegato tutti i poteri necessari per l’adempimento dell’obbligo;
  • responsabilità a monte: al di là della mancata informazione da parte del CSE, la Corte ha sottolineato che la responsabilità del RUP non deriva solo da una mancata segnalazione, ma da un obbligo originario e preventivo. Il RUP, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza dello stato dell’edificio e delle opere da realizzare, aveva il dovere di assicurarsi preventivamente che le opere potessero essere realizzate in sicurezza. Avendo fatto proprio il progetto esecutivo, anche se redatto da altri, ne ha assunto la responsabilità, compresa la parte relativa alla sicurezza.
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