L’omessa vigilanza sui ponteggi e le carenze nel POS non bastano alla condanna se i termini di legge sono decorsi. È quanto deciso con la sentenza 30028/2025 della Cassazione che annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia. Il caso riguarda l’amministratore unico di una ditta edile, condannato in primo grado per molteplici violazioni del D.Lgs. 81/2008, la cui posizione è stata infine “sanata” dall’intervento della prescrizione.
Il caso: violazioni prevenzionistiche e condanna in primo grado
La vicenda trae origine da un’ispezione in cantiere avvenuta nel marzo 2019. Al titolare dell’impresa venivano contestati diversi profili di colpa ai sensi degli artt. 96, 122, 134 e 136 del Testo Unico Sicurezza:
- omessa vigilanza del preposto nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
- installazione di impalcature non adeguate per le lavorazioni in quota;
- carenze strutturali nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), ritenuto privo di elementi essenziali.
Il Tribunale di Pavia, nel settembre 2024, aveva confermato la responsabilità dell’imprenditore, infliggendo un’ammenda di 4.500 euro. Secondo il giudice di merito, la regolarizzazione postuma delle prescrizioni ispettive e il pagamento delle sanzioni amministrative non escludevano la rilevanza penale delle condotte iniziali.
Il ricorso e le difese dell’imprenditore
La difesa ha impugnato la sentenza denunciando vizi di motivazione. In particolare, l’imprenditore sosteneva che:
- sui ponteggi: la squadra dei pontisti comprendeva un preposto regolarmente formato e indicato nel PiUMS;
- sui lavori in quota: non vi sarebbe stata prova che i propri dipendenti stessero effettivamente operando in quota al momento dei rilievi;
- sul POS: il documento era stato approvato dal Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) e inizialmente ritenuto idoneo dall’Ispettorato del Lavoro.
La decisione della Cassazione: la prescrizione prevale
Nonostante le argomentazioni difensive mirassero a scardinare l’impianto motivazionale della condanna, la Suprema Corte ha dovuto rilevare un dato procedurale importante: l’estinzione del reato per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni in esame è di 5 anni (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.). Poiché i fatti risalivano al 13 marzo 2019 e non sono emersi periodi di sospensione, il reato si è estinto il 13 marzo 2024.
La Cassazione ha evidenziato che la prescrizione è maturata prima della pronuncia del dispositivo di primo grado (avvenuta a settembre 2024). Pertanto, il Tribunale di Pavia non avrebbe potuto emettere una sentenza di condanna, dovendo invece dichiarare il non dover procedere.

