Anche in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale non può rilasciare il DURC.
È quanto precisato dal Ministero del Lavoro con l’interpello 3/2025 in risposta ai dubbi sollevati dall’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit).
La richiesta di chiarimenti riguarda la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015.
Tale norma prevede che la regolarità contributiva sussiste, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.
La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti.
La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.