Con il parere n. 3735 del 19 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.lgs. 36/2023, riguardante l’utilizzo dei prezzari nelle fasi di progettazione.
Il quesito ha riguardato una prassi operativa frequente: la possibilità di utilizzare, in un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), voci di prezzo tratte da un prezziario di una regione limitrofa quando il prezzario della regione di esecuzione dei lavori non contempla la specifica lavorazione. Il dubbio sollevato era se tale prassi fosse legittima e sufficiente o se necessitasse di ulteriori validazioni ministeriali o, alternativamente, se l’obbligo fosse limitato esclusivamente al prezzario della Regione ove l’opera è localizzata, escludendo tout court prezzari non approvati.
La risposta del MIT fornisce un orientamento interpretativo di fondamentale importanza per i RUP e per i Progettisti, ponendo un punto fermo sulla gerarchia delle fonti e delineando la corretta metodologia da adottare in caso di deficit del prezzario primario: il prezziario di riferimento è quello della Regione dove si svolgono i lavori. Questo principio sottintende la necessità di garantire la massima aderenza del quadro economico alle specifiche condizioni di mercato e ai costi della manodopera locali, elementi che giustificano l’approvazione e l’aggiornamento annuale dei listini da parte delle Amministrazioni Regionali competenti.
Se la voce richiesta non è presente nel prezzario regionale, il progettista può seguire tre possibili approcci, indicati in ordine di priorità:
- riformulare la voce in modo coerente con il prezzario della Regione competente;
- fare riferimento a listini ufficiali o a quelli delle Camere di Commercio, se disponibili;
- effettuare un’analisi dettagliata del prezzo, scomponendo gli elementi costitutivi della voce.
Nel caso di attività di analisi del prezzo, di certo può essere un buon parametro di riferimento il prezzo riportato in prezziario di regione limitrofa (soprattutto se i lavori sono da svolgere in vicinanza dei confini regionali), ma quest’ultimo non può essere l’unico parametro di riferimento.

