tratto da biblus.acca.it

Anche i contratti di appalto formalmente esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici non sfuggono all’imposta di bollo. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 1/2026.

Il quesito: bollo dovuto anche per i contratti “esclusi”?

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda i contratti di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia a sua volta una stazione appaltante, o un’associazione di stazioni appaltanti, in virtù di un diritto esclusivo riconosciuto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Si tratta delle fattispecie richiamate dall’articolo 56, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tali contratti sono espressamente sottratti alla disciplina dei settori ordinari del Codice. Il dubbio interpretativo riguarda, quindi, se a essi possa comunque applicarsi la disciplina semplificata dell’imposta di bollo introdotta dall’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

Il quadro normativo di riferimento

L’Agenzia ripercorre innanzitutto la disciplina generale dell’imposta di bollo, contenuta nel D.P.R. 642/1972, che assoggetta al tributo gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegata, incluse le scritture private che regolano rapporti giuridici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha però introdotto una disciplina speciale per il bollo sugli appalti pubblici. In particolare, l’articolo 18, comma 10, stabilisce che l’imposta:

  • è dovuta dall’appaltatore;
  • è versata una tantum al momento della stipula del contratto;
  • è calcolata in proporzione al valore del contratto, secondo la tabella di cui all’allegato I.4.

Questa tabella prevede scaglioni crescenti in base all’importo massimo contrattuale, comprensivo di opzioni e rinnovi, e stabilisce l’esenzione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Un pagamento unico con effetto sostitutivo

Uno degli aspetti qualificanti della nuova disciplina è il carattere sostitutivo del versamento effettuato alla stipula.

La finalità della norma è quella di semplificare e razionalizzare il sistema, evitando una frammentazione degli adempimenti fiscali lungo l’intera procedura di gara.

Come chiarito dalla circolare 22/2023, il pagamento dell’imposta di bollo sostituisce il tributo dovuto su tutti gli atti e documenti relativi:

  • alla procedura di selezione dell’operatore economico;
  • all’esecuzione del contratto.

Restano escluse solo le fatture e i documenti assimilati.

La posizione dell’Agenzia: disciplina del bollo applicabile

Venendo al punto centrale del quesito, l’Agenzia delle Entrate osserva che i contratti richiamati dall’articolo 56 del Codice non sono totalmente estranei alla sua disciplina. Pur essendo esclusi dalle regole ordinarie di affidamento, essi restano comunque soggetti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, come concorrenza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità.

Inoltre, tali contratti rientrano nella più ampia categoria dei contratti pubblici e sono sottoposti alla vigilanza dell’ANAC. Da ciò consegue che devono rispettare anche le forme contrattuali previste dall’articolo 18 del Codice.

La conclusione: bollo dovuto anche per gli appalti ex art. 56

Alla luce di questo inquadramento, l’Agenzia conclude che l’imposta di bollo è dovuta anche per i contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), secondo le modalità semplificate previste dall’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Torna in alto