Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Napoli, 14.07.2026 n. 4432
13.2. – Sul concorrente, la cui offerta risulti di sospetta anomalia, incombe pertanto l’onere di specificare puntualmente la sostenibilità dei costi che gli farebbero carico. E tale onere va assolto con particolare specificazione allorquando l’operatore economico dichiari che non sopporterebbe in pratica alcun costo, essendo evidente che, mai come in tal caso, si impone l’esigenza di fornire alla stazione appaltante giustificazioni idonee a consentire la puntuale verifica dell’ammissibilità di un’offerta proposta “a costo zero”.
Per la particolare ipotesi in cui sia previsto un compenso (come per i c.d. S.I.A.) scomposto in una parte fissa immutabile e una variabile, costituisce d’altra parte una preoccupazione più che giustificata quella, nutrita qui dalla stazione appaltante, di evitare che i costi propri della parte variabile vengano di fatto fronteggiati attingendo alla parte, invece, invariabile dei compensi, con conseguente violazione del principio di legge che ne impedisce la riduzione.
Preoccupazione di cui la giurisprudenza ha dato del resto già conto, in fattispecie contrassegnata dallo stesso ribasso del 100% delle voci per spese e oneri accessori, ritenendo che tale azzeramento si riverberasse in concreto inammissibilmente sull’entità dell’equo compenso, questo tuttavia non ribassabile (cfr. Cons. Stato – sez. III, 3/7/2025 n. 5741, p. 4.3; cfr., altresì, TAR Molise, 3/4/2025 n. 98, confermata in appello con sentenza Cons. Stato – sez. V, 30/10/2025 n. 8442, al punto 15.1.: Il Collegio rileva, pertanto, che l’abbattimento spinto al 100% per le voci di base d’asta che la Stazione appaltante aveva considerato “ribassabili” effettivamente genera, in definitiva, un’erosione dei compensi che l’Amministrazione aveva definito, invece, come non ribassabili”).
13.3. – Il concorrente che proponga ribassi di tal fatta, pertanto, non è certo esonerato dal fornire una puntuale e persuasiva analisi, restando altrimenti fondatamente argomentabile che lo stesso faccia fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile.
La giurisprudenza ha posto difatti l’accento, in proposito, proprio sull’esigenza di giustificazioni che valgano a superare il suddetto profilo critico, e questo in presenza, appunto, “di ribassi estremi che richiedono una giustificazione analitica e puntuale, che dimostri la sostenibilità dell’offerta senza intaccare l’equo compenso” (T.A.R. Sicilia, sez. I, 12/5/2026 n. 1355).

