Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Roma, 28.05.2026 n. 9870

Quanto all’ambito oggettivo, è indubbio che l’avviso, nella misura in cui ha predeterminato in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia, i compensi spettanti per i diversi stati e gradi di giudizio discostandosi dai parametri tariffari tabellari di cui al d.m. 147/2022, ha violato l’art. 1 della l. n. 49/2023 ai sensi del quale “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” oltre che l’art. 3 ai sensi del quale sono “nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense”.

Né può ritenersi che la conformità alle tariffe tabellari di cui al d.m. n. 147/2022 sia garantita dall’aprioristica e astratta riduzione percentuale dei relativi valori, essendo il ridetto potere attribuito in via esclusiva al giudice, in sede di liquidazione delle spese legali, avuto riguardo alle caratteristiche della fattispecie concreta.

Inconferente si appalesa, infine, il richiamo, operato dalla difesa di parte resistente, all’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine all’applicazione della disciplina dell’equo compenso con riferimento all’affidamento, all’esito di procedure a evidenza pubblica, di servizi aventi a oggetto prestazioni professionali diverse da quelle forensi, posto che, nel caso in scrutinio, si è, come sopra rammentato, al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari ai sensi dell’art. 56, comma 1° lett. h), del d.lgs. n. 36/2023.

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