Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. V, 20.02.2026 n. 1345
L’aggiudicataria -OMISSIS- ha indicato quale progettista il raggruppamento RTP formato dalla mandataria -OMISSIS- s.r.l. e dalle mandanti -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l. (così la domanda di partecipazione).
Il disciplinare di gara prevede che, nel caso in cui la progettazione sia affidata a un raggruppamento, “il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara” ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 263 del 2016, specificando che “Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, dell’Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione” (sez. VI, punto VI.3.1).
Ai sensi dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 4 comma 1 del d.m. n. 263 del 2016 “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”.
Nella domanda di partecipazione presentata da -OMISSIS- sono elencati i “professionisti, che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, appresso indicati con relativa qualifica e dati di iscrizione all’Albo/elenco professionale”. Fra di essi compare la giovane progettista architetta.
Pertanto nella domanda di partecipazione è specificato che la giovane professionista firmerà un atto di progettazione.
Analogamente, nella dichiarazione di impegno del raggruppamento, i componenti del raggruppamento hanno elencato, fra i “professionisti, che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, appresso indicati con relativa qualifica e dati di iscrizione all’Albo/elenco professionale”, la giovane progettista architetta.
A fronte dell’espresso impegno assunto da -OMISSIS- e dal raggruppamento incaricato della progettazione, la circostanza che il nominativo della giovane professionista sia accompagnato dalla dicitura “supporto alla progettazione” (contenuta anche nella scheda del gruppo di lavoro) non può valere a far venir meno l’impegno, assunto espressamente dai predetti soggetti, a farle firmare gli atti “oggetto dell‘appalto”.
Del resto l’elenco dei professionisti che firmeranno gli atti dell’appalto è preceduto dalla specificazione che i nominativi di detti soggetti sono indicati con la “relativa qualifica”, che non può che riferirsi alla qualifica ricoperta nell’ambito della società di appartenenza. Infatti non solo si rinviene la qualifica del giovane professionista in termini di “supporto alla progettazione”, ma anche gli altri professionisti contenuti nell’elenco sono qualificati variamente, per esempio in termini di “coordinatore”, “responsabile progettista”, “architetto paesaggista” e “coordinatore della sicurezza”.
Sicché l’indicazione in termini di “supporto alla progettazione” non vale a inficiare la dichiarazione resa e sottoscritta e quindi il relativo impegno.
Piuttosto detta indicazione conferma che l’atto che la giovane professionista firmerà è un atto di progettazione, considerando anche che, in base all’art. 66 del d. lgs. n. 36 del 2023, i prestatori di servizi di ingegneria sono solo quelli che “rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”, come già precisato dalla Sezione proprio in riferimento all’obbligo di inserimento del giovane professionista: “L’attività di progettazione non è solo ideazione dell’opera e redazione degli elaborati che compongono il progetto ma comprende anche la valutazione del progetto sotto il profilo economico-finanziario, come si desume dallo stesso art. 66 del Codice dei contratti pubblici, che include, tra le prestazioni idonee a qualificare gli operatori economici dei servizi di ingegneria e architettura, anche le «valutazioni di congruità tecnico-economica»; e quindi anche la determinazione delle voci di costo del progetto” (Cons. st.,sez. V, 22 dicembre 2025 n. 10146).
Le suddette circostanze rendono la censura non conducente, senza necessità di approfondire la portata giuridica delle disposizioni richiamate in relazione al ruolo che deve essere affidato al giovane professionista per ritenere adempiuto l’obbligo di cui al disciplinare di gara, all’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e all’articolo 4 del d.m. n. 236 del 2016.

