segretario responsabile dei servizi

 

da La Gazzetta degli Enti Locali del 29.05.2013

Memento
a cura di Salvio Biancardi

Segretario comunale responsabile dei servizi

Anche in presenza delle nuove disposizioni in materia di controlli resta confermata la possibilità di assegnare al segretario comunale incarichi di responsabile di servizi, settori o aree.
Tale facoltà permane anche a seguito della introduzione del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7.12.2012, n. 213, il quale ha assegnato al Segretario nuovi compiti in materia di controlli. La nuova normativa è pertanto pienamente compatibile con il potere assegnato al sindaco, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d), del t.u.e.l., di conferire al Segretario specifiche funzioni. Infatti, viene assegnata all’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, la concreta articolazione delle modalità dei controlli, anche con riferimento alle caratteristiche dimensionali dell’ente, in modo che si possano evitare eventuali ipotesi di incompatibilità.
È quanto ha stabilito la Corte dei conti, sez. di controllo per la Sardegna, nella deliberazione n. 28 del 15 marzo 2013.
La questione è nata da un quesito che un sindaco ha rivolto alla Corte dei conti, volto a comprendere se, alla luce della nuova normativa (vedere d.l. 10.10.2012, n. 174 convertito in legge 7.12.012, n. 213), che ha inciso anche sulle disposizioni in materia di controlli interni ed esterni di cui al d.lgs. 267/2000, si configuri incompatibilità per il Segretario comunale titolare degli incarichi di responsabilità di servizi/settori/aree – allo stesso attribuiti ai sensi del richiamato d.lgs. 267/2000 – e le competenze di cui è investito in materia di controlli.
A fondamento dell’ipotetico contrasto interpretativo il Comune ha addotto la circostanza che, qualora nell’ente siano assenti dirigenti o responsabili dei servizi, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario, tenuto conseguentemente ad esprimere i pareri di responsabilità tecnico-amministrativa.
Considerato il nuovo ruolo di controllo assegnato al Segretario dal novellato art. 148 del d.lgs. 267/2000, il medesimo verrebbe a ricoprire simultaneamente il ruolo di controllore e controllato.
La Corte non ha ravvisato la sussistenza di un contrasto interpretativo e normativo tra le disposizioni sopra citate. Infatti, è pur vero che la nuova normativa detta disposizioni volte a rafforzare i controlli per gli enti locali, prescrivendo l’adozione e l’operatività di apposito regolamento che definisca strumenti e modalità di controllo interno, disegnando puntualmente detti strumenti e modalità e riscrivendo conseguentemente gli art. 147 e seguenti del t.u. 267/2000. E’ altrettanto evidente che il Segretario è certamente coinvolto nei procedimenti di controllo dovendo anche provvedere alla trasmissione delle risultanze dei controlli medesimi, in caso di irregolarità, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione e al Consiglio comunale.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che il predetto contrasto non sussiste, in considerazione della concomitante autonomia normativa, organizzativa e regolamentare riconfermata dal legislatore in capo agli enti locali, ovvero, alla possibilità loro rimessa di selezionare la concreta articolazione delle modalità dei controlli, da calibrare anche con riferimento alle caratteristiche dimensionali dei diversi enti, in modo che si possano evitare eventuali ipotesi di incompatibilità.

 

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