Segretari, lo stipendio cambia solo con il mutamento di funzione

MEMOWEB N°230 DEL 12/12/2014

SEGRETARI, LO STIPENDIO CAMBIA SOLO CON IL MUTAMENTO DI FUNZIONE

In ossequio ai principi della spending review, non può essere riconosciuto un incremento stipendiale per il mero inquadramento in una fascia professionale superiore. Nel caso in cui, però, il segretario consegua la titolarità di funzioni diverse (presso un Comune con popolazione corrispondente alla nuova fascia professionale acquisita dopo il corso “Spe.s”), la differenza stipendiale è dovuta.

Incremento stipendiale dovuto se le competenze acquisite sono messe in pratica effettivamente.

La Funzione pubblica fornisce un’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 14 DpR n. 465/1997, dell’articolo 31 e 33 del CCNL 16 maggio 2001 e dell’articolo 9 del Dl n. 78/2010 nel parere 28 ottobre 2014 n. 60480, di risposta a una richiesta in merito di attribuzione del trattamento tabellare dei segretari che hanno conseguito l’abilitazione alla fine dei corsi “Spes.S” e “Spes.S Bis”.

Il blocco delle progressioni di carriera e dei meccanismi di progressione automatica degli stipendi, disposto dal Dl 78 nel 2010, infatti, ha fatto sì che i passaggi tra le aree e le progressioni di carriera “comunque denominate” eventualemente disposti tra il 2011 e il 2014 acquistino efficacia ai soli fini giuridici ma l’articolo 9 del decreto legge fa salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, tra cui – si legge nel parere – «il conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno. In tale ultima previsione sembrerebbe poter essere ricondotta la fattispecie esaminata, qualora il segretario comunale iscritto in fascia B abbia ottenuto la titolarità di un comune con corrispondente popolazione, svolgendo effettivamente le relative funzioni».

L’aumento stipendiale, quindi, è strettamente correlato all’incarico acquisito al termine del percorso di specializzazione cui il segretario ha partecipato con profitto e non alla semplice abilitazione. Il mutamento di funzione che assume la titolarità di un Comune di dimensioni maggiori giustifica la differenza stipendiale: differenza consentita solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento della funzione.

 

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