Il Comune ha l’obbligo di concludere con atto espresso il procedimento su segnalazione di presunti abusi edilizi? Il silenzio configura inadempimento?
Una recente sentenza del TAR Sicilia (n. 1183/2025) affronta il tema degli obblighi comunali in ambito urbanistico ed edilizio: l’obbligo del Comune di rispondere alle istanze dei cittadini in merito a presunti abusi edilizi. Il caso riguarda il comportamento inerte di un’amministrazione comunale, rimasta silente dopo una segnalazione formale da parte di un privato.
Il ricorrente, proprietario di un appartamento in un edificio residenziale, aveva notato che un vicino – proprietario del piano terra – aveva eseguito lavori edilizi apparentemente privi di titolo abilitativo. Così, l’1 ottobre 2024, aveva trasmesso al Comune una richiesta ufficiale di verifica della regolarità urbanistica delle opere, chiedendo anche, in caso di esito positivo, l’emissione di un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia).
Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine previsto di 30 giorni, il cittadino ha deciso di fare ricorso al TAR, contestando il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
Il Comune si è costituito in giudizio, producendo una sola nota – datata marzo 2025 – in cui l’ufficio urbanistica si limitava a sollecitare un sopralluogo da parte della Polizia Municipale. Nessun provvedimento formale, però, era stato adottato.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, sottolineando che:
- la vigilanza edilizia è un obbligo legale del Comune (art. 27 del D.P.R. 380/2001);
- la richiesta del cittadino ha attivato un procedimento amministrativo vero e proprio, che andava concluso con un provvedimento espresso, come stabilisce l’art. 2 della legge 241/1990;
- il semplice avvio di un accertamento non basta a soddisfare l’obbligo di concludere il procedimento.
Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio dell’amministrazione e ha ordinato al Comune di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, subentrerà un commissario ad acta nominato dal Tribunale.
Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali.