tratto da biblus.acca.it

Gli abusi edilizi rappresentano un fenomeno che, oltre a compromettere l’ordine urbanistico, può generare gravi conseguenze legali e pratiche per i soggetti coinvolti.

La legge italiana ha da sempre disciplinato la possibilità di segnalare tali irregolarità, favorendo un controllo più efficace e capillare da parte delle amministrazioni pubbliche.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un’evoluzione significativa sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni, con un’attenzione crescente alla digitalizzazione e all’efficienza del processo.

Come può il cittadino segnalare un abuso edilizio

In passato, la segnalazione di un abuso edilizio poteva avvenire tramite reclami cartacei consegnati direttamente agli uffici comunali, spesso accompagnati da sopralluoghi e verifiche sul campo. Oggi, il cittadino può esercitare il proprio diritto di segnalazione anche attraverso canali telematici come piattaforme regionali o comunali, indirizzando una comunicazione ufficiale agli uffici municipali.

Per avviare il procedimento, il cittadino o il tecnico incaricato deve generalmente presentare una denuncia/tiratura formale che descriva dettagliatamente l’irregolarità riscontrata, allegando eventuali fotografie o documenti probatori, l’indirizzo preciso o la localizzazione catastale dell’immobile, una descrizione accurata delle opere ritenute abusive, specificando se i lavori sono in corso o già ultimati e i propri dati anagrafici e di contatto, se si desidera ricevere riscontro formale (non obbligatori in caso di segnalazione anonima).

Cosa accade dopo la segnalazione

Una volta protocollata la segnalazione, il Comune avvia un’istruttoria per verificare la fondatezza della segnalazione e la polizia locale o i tecnici comunali effettuano un sopralluogo per accertare la presenza di opere abusive e se l’abuso è confermato, il Comune emette i provvedimenti previsti dalla legge:

  • ordinanza di sospensione dei lavori;
  • ordinanza di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi;
  • applicazione di sanzioni pecuniarie (in caso di sanabilità parziale o totale).

Nei casi di rilievo penale, gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica.
È importante sapere che il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’esito al cittadino che ha presentato la segnalazione, salvo che questi non sia formalmente parte interessata nel procedimento.

Sebbene non esista un termine fisso per legge, l’ente è tenuto a procedere entro tempi ragionevoli; in caso di inerzia, il cittadino può presentare un sollecito o ricorrere al TAR, che può nominare un commissario ad acta per obbligare l’amministrazione a intervenire. Le segnalazioni anonime, se prive di elementi concreti, vengono generalmente archiviate, ma possono comunque essere valutate se sufficientemente circostanziate e documentate.

L’innovazione della nuova procedura del 1° ottobre 2025

Il processo di segnalazione degli abusi edilizi ha conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi anni, culminando con la riforma entrata in vigore il 1° ottobre 2025. L

a nuova procedura nazionale per la trasmissione e la raccolta delle segnalazioni di abusi edilizi da parte dei Comuni e delle Prefetture, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è prevista dall’articolo 31, comma 7, del D.P.R. 380/2001.

Fino a oggi, le segnalazioni di abusi edilizi pervenivano al Ministero in forma cartacea, tramite servizio postale, PEC o supporti fisici come CD-ROM, senza un formato informativo unificato.

Lo scopo è quello di adottare modelli uniformi di compilazione consentendo di adottare una metodologia standard e coerente su tutto il territorio, garantendo la completezza, la qualità e l’aggiornamento costante dei dati. Si tratta del primo passo nel percorso di digitalizzazione tracciato dal MIT, che culminerà con l’attivazione della Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio (BDNAE).

Modalità operative e ambito di applicazione

I Comuni devono predisporre, con cadenza trimestrale (entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), un file Excel preformattato – denominato Modulo_Segnalazione_Abusi_Edilizi – contenente i dati strutturati in campi specifici e entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre, il documento dovrà essere inviato via PEC alla Prefettura territorialmente competente, allegando la nota di trasmissione standard (Modello nota – Comuni). È importate sottolineare che i Comuni devono inoltrare sempre tale comunicazione anche se non risultano nuove segnalazioni nel periodo di riferimento.

Le Prefetture, ricevuti i dati, dispongono di ulteriori 30 giorni per inoltrare al MIT la documentazione, sempre via PEC, utilizzando l’apposito Modello nota – Prefetture.

La procedura in esame riguarda esclusivamente gli abusi edilizi accertati tramite ordinanza di demolizione o sospensione dei lavori, unitamente ai successivi aggiornamenti (ad esempio: immobile demolito, sanato, o altre variazioni intervenute). Anche in assenza di nuove segnalazioni o modifiche, i Comuni sono comunque tenuti a trasmettere una comunicazione negativa.

La nuova procedura stabilisce un processo operativo uniforme per Comuni e Prefetture, basato su modelli digitali predefiniti e su tempistiche di invio rigorosamente scandite e si articola in cinque fasi operative, che definiscono in modo puntuale i passaggi necessari per la corretta raccolta, compilazione e trasmissione delle segnalazioni relative agli illeciti edilizi accertati.

  • step 1 – download del file Excel del “Modulo_Segnalazione_Abusi_Edilizi” di segnalazione da parte del Comune –  contestualmente, individua uno o più responsabili interni incaricati della gestione e trasmissione delle segnalazioni (detti utenti Comune). L’utilizzo del file preformattato garantisce omogeneità e coerenza dei dati, assicurando che le informazioni siano raccolte nel formato compatibile con i sistemi di aggregazione e monitoraggio ministeriali;
  • step 2 – download della nota di trasmissione standard e il Comune procede al salvataggio del modello denominato “Modello nota – la nota  è necessaria per accompagnare il file Excel nella fase di invio alle Prefetture per certificare la completezza del materiale inviato;
  • step 3 – compilazione del modulo di segnalazione – con cadenza trimestrale, il Comune provvede alla compilazione del file Excel aggiornando i dati relativi:
    • alle nuove segnalazioni di abusi edilizi accertati tramite ordinanza di demolizione o sospensione dei lavori;
    • agli aggiornamenti delle segnalazioni precedentemente inviate (ad esempio, esiti di demolizione, sanatorie, variazioni di stato);
  • step 4 – invio della documentazione alla Prefettura – dopo aver completato il file excel, il Comune compila la nota di trasmissione standard e invia entrambi i documenti alla Prefettura competente, tramite PEC, entro i termini previsti dal calendario trimestrale ministeriale e deve essere effettuato anche in assenza di nuove segnalazioni o aggiornamenti, trasmettendo in tal caso una comunicazione negativa.
  • step 5 – trasmissione dei dati dalle Prefetture al MIT –  ricevuta la documentazione dai Comuni, la Prefettura procede a scaricare il modello denominato “Modello nota – Prefetture”,  con cadenza trimestrale, invia al MIT tutto il materiale ricevuto, allegando la nota di inoltro. La trasmissione avviene anch’essa tramite PEC istituzionale, entro i 30 giorni successivi al termine fissato per l’invio da parte dei Comuni.

Tempistiche e scadenze

Come abbiamo anticipato a partire dal 1° ottobre 2025, prende ufficialmente avvio la nuova procedura di trasmissione delle segnalazioni relative agli abusi edilizi, prevista dall’art. 31, comma 7, del D.P.R. 380/2001.

Da tale data, i Comuni saranno tenuti a rilevare e comunicare con cadenza trimestrale le informazioni sugli illeciti accertati tramite ordinanza di demolizione o sospensione dei lavori. Il calendario ministeriale scandisce con precisione le date di riferimento per la rilevazione dei dati e i relativi termini di trasmissione da parte di Comuni e Prefetture, garantendo un flusso informativo ordinato e coerente.

Periodo di riferimento Data di rilevazione illeciti accertati (Comuni) Scadenza invio Comuni alla Prefettura Scadenza invio Prefettura al MIT
1° trimestre 31 marzo 30 aprile 31 maggio
2° trimestre 30 giugno 31 luglio 31 agosto
3° trimestre 30 settembre 31 ottobre 30 novembre
4° trimestre 31 dicembre 31 gennaio 28 febbraio
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