tratto da biblus.acca.it

Il TAR Puglia, con la sentenza 786/2025, ribadisce l’impossibilità di sanare, tramite soccorso istruttorio, la mancata presentazione di un documento essenziale relativo alla promozione dell’occupazione giovanile e femminile, quando questo costituisce parte integrante dell’offerta tecnica.

Il bando richiedeva che le imprese partecipanti allegassero all’offerta tecnica un progetto dettagliato, volto a dimostrare le modalità attraverso cui si sarebbero riservate almeno il 10% delle nuove assunzioni a giovani e donne, come misura di inclusione lavorativa. Un concorrente, però, aveva omesso tale progetto. La stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.lgs. 36/2023. Tuttavia, i documenti forniti in seguito contenevano elementi nuovi, non presenti nell’offerta originale. Di conseguenza, l’impresa è stata esclusa.

L’azienda ha impugnato l’esclusione, sostenendo che le certificazioni in suo possesso (UNI Pdr 125:2022 e SA 8000:2014) fossero sufficienti a dimostrare l’adesione ai principi di pari opportunità, e che il progetto allegato tardivamente servisse solo a chiarire, non ad ampliare, quanto già contenuto nell’offerta. Ha anche sostenuto che, al massimo, la mancanza avrebbe dovuto influire sul punteggio, non comportare l’esclusione.

Il TAR ha rigettato il ricorso, chiarendo che l’impresa è stata esclusa non per una generica omissione, ma per non aver incluso un documento obbligatorio richiesto esplicitamente a pena di esclusione. Tale richiesta è in linea con gli articoli 57 e 102 del D.lgs. 36/2023 che impongono ai concorrenti di dimostrare in modo dettagliato le modalità di attuazione delle clausole sociali, incluse le misure per l’equilibrio di genere e generazionale.

Il TAR ha sottolineato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per aggiungere documenti mancanti o introdurre nuovi contenuti. In questo caso, il progetto presentato successivamente rappresentava un’integrazione sostanziale (e quindi inammissibile) violando i principi di parità tra i concorrenti e di auto responsabilità.

Le certificazioni possedute, inoltre, non possono sostituire il progetto specifico richiesto dal bando, che serviva a valutare concretamente le modalità di realizzazione dell’impegno. Dunque, la stazione appaltante ha agito legittimamente escludendo l’operatore economico.

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