Edilizia e urbanistica – SCIA – Ambito applicativo – Inefficacia della SCIA impropria – Esclusione del potere di autotutela – Potere repressivo dell’amministrazione – Tutela dell’affidamento
La presentazione di una SCIA al di fuori del suo ambito applicativo, perché afferente a un intervento subordinato a permesso di costruire ovvero inammissibile ab origine, non produce effetti giuridici, non può radicare affidamento tutelabile e non consente l’applicazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990. In tali casi, l’intervento repressivo dell’amministrazione non costituisce esercizio del potere di autotutela, bensì attivazione dei poteri di vigilanza e sanzione edilizia previsti dall’ordinamento, sempre esercitabili in caso di opere abusive non assistite da titolo. (1).
Edilizia e urbanistica – Altezza – Volumi tecnici – Esclusione dalla volumetria – Requisiti – Altezza interna – Intradosso del solaio – Irrilevanza di controsoffitti o pannellature – Computabilità ai fini della volumetria e delle distanze
I volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria solo se privi di caratteristiche di utilizzabilità e abitabilità, qualora, invece, per altezza o configurazione, siano suscettibili di essere destinati ad uso abitativo, devono essere computati integralmente. Ai fini della misurazione dell’altezza interna, il parametro corretto è la distanza tra pavimento e intradosso del solaio, da intendersi come la superficie inferiore dello stesso: non sono rilevanti controsoffitti o finiture interne (es. cartongesso) volte a ridurre artificialmente l’altezza apparente. (2).
Il T.a.r. ha ritenuto inefficace la SCIA in variante presentata per l’elevazione dell’altezza del piano tecnico di un edificio, rilevando che l’intervento non rientrava tra quelli assentibili con semplice segnalazione certificata, bensì richiedeva un nuovo permesso di costruire, o risultava comunque inammissibile in quanto incidente su parametri edilizi fondamentali. Di conseguenza, non trova applicazione la disciplina dell’autotutela amministrativa ex art. 21-novies l. n. 241/1990, la quale presuppone l’efficacia della SCIA. Il Collegio ha inoltre affermato che i volumi tecnici sono esclusi dal computo della volumetria solo se rispondenti a determinati requisiti oggettivi: devono essere vani privi di caratteristiche di utilizzabilità o abitabilità, e la loro altezza interna non deve superare i 2,40 metri. Il superamento di tale limite, anche in presenza di pannellature o cartongessi installati per ridurne artificialmente l’altezza, comporta l’assimilazione a volumi abitabili, da computare integralmente. Pertanto, l’intervento realizzato, consistendo nella trasformazione di un volume tecnico in vano abitabile, ha determinato una modifica essenziale del progetto edilizio originario, tale da rendere inapplicabile lo strumento della SCIA e giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione. L’attività repressiva dell’Amministrazione è risultata, pertanto, doverosa, vincolata e immune da censure.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2021, n. 5999; 9 agosto 2016, n. 3509
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 27 agosto 2024, n. 7833; sez. VII, 10 aprile 2025, n. 3593; 13 novembre 2025, n. 7910
T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis, 5 dicembre 2025, n. 22057 – Pres. Francavilla, Est. Licheri

