Dopo l’approvazione in Conferenza Unificata del 30 Luglio 2025 concernente l’aggiornamento della modulistica unificata e standardizzata per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), in linea con le più recenti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) introdotte dal D.L. 69/2024, convertito nella Legge 105/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’accordo del 30 luglio 2025.
Il nuovo modello di SCA di agibilità, allegato all’accordo, introduce modifiche significative puntando a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, ridurre gli oneri burocratici per cittadini e imprese, rafforzare la trasparenza e la certezza giuridica nelle procedure edilizie.
Secondo l’accordo le Regioni erano tenute ad aggiornare i contenuti informativi dei moduli in base alle proprie normative entro il 30 settembre 2025. Ad oggi solo Lombardia e Sicilia hanno provveduto all’adeguamento. I Comuni, in ogni caso, avranno tempo fino al 30 ottobre 2025 per adeguare la modulistica in uso.
Il documento aggiornato, nella sezione B dedicata all’attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato vengono inserite nuove specifiche per i casi previsti dall’art. 24 comma 5-bis e 5-ter, del D.P.R. 380/2001: si ammettono locali con altezze interne ridotte e alloggi di dimensioni minime inferiori agli standard ordinari, purché rispettino requisiti di adattabilità e siano frutto di interventi di recupero edilizio o ristrutturazioni che garantiscano adeguate condizioni igienico-sanitarie. In particolare, ricordiamo:
- locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
- inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona;
- inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone;
- alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
- che soddisfano il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento – D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali sono situati in edifici che sono stati sottoposti, nell’ambito dell’intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCA, a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie;
- è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, nell’ambito dell’intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCA.
Inoltre, viene richiesta l’indicazione del provvedimento di riferimento per la conformità igienico-sanitaria nei casi previsti dal comma 5-quater dello stesso articolo.
Infine, un’ulteriore modifica riguarda le sezioni A, B e C del modulo, in cui l’informativa sul trattamento dei dati personali viene aggiornata in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con la precisazione delle finalità, modalità di trattamento, diritti degli interessati, responsabilità del Comune titolare del trattamento e tempi di conservazione dei dati.