Tratto da: Lavori Pubblici 

 

Quando una stazione appaltante gestisce una gara in delega, chi deve essere davvero il RUP della fase di affidamento? È corretto che il soggetto delegato nomini un proprio RUP oppure deve limitarsi a un responsabile di fase con compiti meramente istruttori? E come si concilia tutto questo con il principio – spesso richiamato in modo rigido – dell’unicità del RUP previsto dall’art. 15 del Codice dei contratti?

Domande tutt’altro che teoriche, che incidono direttamente sulla legittimità delle procedure, sulla corretta imputazione delle responsabilità e sul funzionamento concreto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

 

Su questi profili è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3869 dell’11 dicembre 2025, ha offerto un chiarimento puntuale sul ruolo del RUP nelle gare svolte in delega.

La questione affrontata dal MIT nasce da una situazione ormai ricorrente nella pratica amministrativa: una stazione appaltante svolge la procedura di gara per conto di un’altra amministrazione, che resta beneficiaria dell’intervento.

Il nodo riguarda l’assetto delle responsabilità nella fase di affidamento. Da un lato, l’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) afferma il principio dell’unicità del RUP, pur ammettendo modelli organizzativi articolati, con responsabili di procedimento per singole fasi. Dall’altro, l’art. 62 del Codice disciplina le ipotesi di centralizzazione della committenza, attribuendo responsabilità dirette alle stazioni appaltanti che gestiscono procedure per conto di altri enti.

Da qui il quesito: la stazione appaltante che gestisce la gara in delega deve nominare un proprio RUP per la fase di affidamento, con i compiti previsti dall’Allegato I.2? Oppure può limitarsi a un responsabile di fase con funzioni istruttorie, lasciando al RUP dell’ente delegante la titolarità sostanziale del procedimento?

La risposta del MIT non è banale né neutra ma incide sulla validità degli atti di gara e sulla corretta allocazione delle responsabilità.

Per comprendere il parere del Ministero è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.

L’art. 15 del Codice dei contratti individua nel RUP la figura centrale dell’intero ciclo dell’appalto. La norma ribadisce l’unicità del RUP, ma consente alle stazioni appaltanti di articolare l’organizzazione interna, prevedendo responsabili di procedimento per le diverse fasi, compresa quella di affidamento, ferma restando la funzione di coordinamento del RUP.

Accanto a questa disciplina generale, assume rilievo decisivo l’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, il comma 13 stabilisce che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza, anche ausiliaria, sono direttamente responsabili delle attività svolte per conto di altre amministrazioni e, per questo, devono nominare un RUP per le attività di propria competenza.

Il quadro normativo che ne deriva è chiaro:

  • chi gestisce la gara deve assumere anche la responsabilità della fase affidata;
  • l’ente beneficiario nomina un proprio responsabile del procedimento per le attività che restano nella sua sfera di competenza.

Un’impostazione coerente con la prassi applicativa e con gli atti di vigilanza, come la delibera ANAC n. 255 del 24 maggio 2024, che ha chiarito come non siano ammissibili soluzioni organizzative che separano artificiosamente attività e responsabilità

 

Muovendo dal dato letterale dell’art. 62, comma 13, il MIT chiarisce che, quando una stazione appaltante svolge una procedura di gara in delega per conto di altre amministrazioni, si determina una duplicità di figure:

  • il RUP della stazione appaltante delegata, competente per la fase di affidamento oggetto di delega;
  • il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria, limitato alle attività che restano di competenza di quest’ultima.

La stazione appaltante delegata deve quindi nominare un proprio RUP, che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività affidata, coordinandosi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante.

Non si tratta di un ruolo meramente istruttorio, ma di una responsabilità piena in relazione alla fase di affidamento delegata.

 

Il parere MIT consente di chiarire un equivoco ricorrente. Il principio di unicità del RUP non va letto in modo rigido o formale, ma in chiave funzionale.

Quando le attività sono ripartite tra più amministrazioni, ciascun soggetto che esercita una funzione sostanziale deve assumere la relativa responsabilità, attraverso la nomina di un proprio RUP o responsabile del procedimento.

In questa prospettiva:

  • l’art. 15 non può essere utilizzato per neutralizzare l’art. 62;
  • non è coerente con il Codice una gestione della gara in cui il soggetto delegato svolge di fatto l’affidamento, ma non ne assume la responsabilità;
  • la nomina del RUP da parte della stazione appaltante delegata è un presupposto di legittimità, non un adempimento formale.

È la stessa logica che l’ANAC ha già posto alla base dei propri interventi: attività e responsabilità devono sempre procedere insieme.

 

Il parere MIT n. 3869/2025 aiuta a rimettere ordine in un ambito in cui, nella pratica, si sono spesso stratificate soluzioni organizzative poco coerenti con il Codice.

In definitiva, quando una stazione appaltante svolge una gara in delega, non sta semplicemente supportando un altro ente, ma esercita una funzione propria. E, proprio per questo, deve assumersi la responsabilità della fase di affidamento, attraverso la nomina di un proprio RUP.

Il principio di unicità del RUP non viene messo in discussione, ma va letto correttamente:
l’unicità opera all’interno della singola sfera di competenza, non può diventare uno strumento per mantenere in capo all’ente delegante responsabilità che, in concreto, sono esercitate da un altro soggetto.

La delega, dunque, non riguarda solo le attività operative, ma anche – e soprattutto – la responsabilità giuridica degli atti di gara. Ed è su questo punto che il MIT, richiamando l’art. 62 del Codice e la prassi ANAC, ha fornito un chiarimento che difficilmente potrà essere ignorato nelle future procedure.

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