Sentenza del 21/05/2025 n. 3719/13 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
Rottamazione quater e interesse ad agire
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio a seguito di adesione da parte del ricorrente alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione Quater”).
Questo è l’orientamento seguito dalla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia in linea con alcuni precedenti di Cassazione (C. Cass. 12 gennaio 2025, n. 780).
In particolare, la Corte siciliana, dopo aver illustrato i tre orientamenti attualmente esistenti sulla fattispecie (sospensione del giudizio sino all’integrale pagamento del debito rateizzato, sospensione fino al pagamento dei debiti fin lì maturati e inammissibilità del ricorso), ha ritenuto di accogliere quest’ultima interpretazione perché ritenuta in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, ex art. 111 Cost. e con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR.