Se la definizione agevolata riguarda soltanto gli importi iscritti a ruolo in pendenza del processo, la lite non si estingue integralmente perché rimane da decidere sulla pretesa residua
La definizione agevolata dei carichi pendenti, se non riguarda l’intera pretesa oggetto della controversia, non estingue il giudizio tributario. In caso di riscossione frazionata, persiste l’interesse alla decisione nel merito per la parte non coperta dalla definizione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25576 del 18 settembre 2025, che si è pronunciata su un caso riguardante un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una contribuente per il recupero di redditi non dichiarati relativi all’anno 2008, determinati con il metodo sintetico “cd. vecchio redditometro”.
Il fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, emesso dalla direzione provinciale di Arezzo dell’Agenzia delle entrate, nei confronti di una contribuente e relativo all’anno d’imposta 2008. L’atto impositivo era stato adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, e si fondava sull’utilizzo del metodo sintetico di accertamento del reddito.
L’ufficio, applicando gli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali del 1992, aveva rideterminato il reddito complessivo della contribuente in misura superiore a quanto dichiarato operando le riprese fiscali ai fini Irpef con l’irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla normativa vigente.
La contribuente aveva impugnato l’avviso ottenendo in primo grado una sentenza parzialmente favorevole, con rideterminazione del reddito imponibile. In appello, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva aderito alla “prima rottamazione” ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016, versando quanto dovuto e perfezionando così la definizione agevolata.
Secondo la Ctr, l’adesione alla procedura era sufficiente a far venir meno “in toto” la materia del contendere, indipendentemente dal fatto che l’Agenzia delle entrate avesse proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento della maggiore pretesa.
Al riguardo l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la definizione agevolata non poteva estinguere l’intero contenzioso, in quanto riguardava solo una parte della pretesa tributaria.
La posizione della Cassazione
La Corte suprema ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Secondo i giudici di legittimità, la definizione agevolata di cui al Dl n. 193/2016 ha come oggetto i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 e non direttamente gli avvisi di accertamento. Ne consegue che il perfezionamento della procedura determina l’estinzione del giudizio solo quando il carico definito coincide con l’intera pretesa tributaria oggetto di causa.
Quando, invece, come nel caso in esame, la rottamazione riguarda soltanto gli importi iscritti a ruolo in pendenza del processo, la lite non si estingue integralmente. Persiste, infatti, l’interesse dell’Amministrazione alla decisione sul residuo ancora contestato, come dimostra la proposizione dell’appello incidentale.
La Corte nel richiamare un proprio precedente conforme (Cassazione, ordinanza n. 14595/2024), ha avuto modo di enucleare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 2/2017. In particolare, viene precisato che:
- possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assume l’impegno a rinunciare al giudizio stesso)
- al di là dell’impegno formalmente assunto dal contribuente, dal punto di vista sostanziale rileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio
- tuttavia, qualora il carico affidato all’agente della riscossione non rechi l’intera pretesa tributaria, e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si sia perfezionata) solo (per) una parte del debito del contribuente, persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite (come nell’ipotesi di iscrizione a ruolo per riscossione frazionata).
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante chiarimento per contribuenti e operatori del diritto tributario: l’adesione alla rottamazione non equivale automaticamente alla cessazione della materia del contendere, specie quando l’Amministrazione ha proposto impugnazione per la parte residua della pretesa.
Il contribuente che definisce i ruoli in corso di giudizio può senz’altro ottenere l’estinzione parziale della lite, ma non può impedire la prosecuzione del processo sulla parte ancora in contestazione e non inclusa nella procedura agevolata.
In sostanza, l’adesione alla rottamazione estingue il giudizio solo se copre integralmente la pretesa fiscale. In caso contrario, il processo continua, e il giudice dovrà pronunciarsi sulla parte residua.

