tratto da biblus.acca.it

Incarichi diretti e principio di rotazione: conta la categoria merceologica, non il tempo trascorso tra un affidamento e l’altro.

Come è noto, il principio di rotazione è utile proprio per garantire in modo equo le opportunità. Ma qual è il tempo necessario che deve intercorrere tra un affidamento diretto ed un altro allo stesso operatore economico? Volendosi avvalere del testo di legge per rispondere, dovremmo riferirci all’articolo 49 del D.Lgs. 36/2023. In questo caso, però, non si fa alcun riferimento temporale, ma si sottolinea soltanto il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una ommessa rientrante nello stesso settore merceologico/stessa categoria di opere/stesso settore di servizi.

Il MIT, con il parere 2731/2025 fa luce sulla questione.

Nel caso specifico bisognava verificare se fosse legittimo riaffidare direttamente un incarico di consulenza e progettazione per un sistema di trasporto locale allo stesso tecnico già coinvolto in un precedente incarico risalente al 2003, in elusione del principio di rotazione. Il dubbio nasceva dal fatto che il professionista aveva ormai acquisito una profonda conoscenza del progetto, rendendolo apparentemente la scelta più naturale per una nuova assegnazione. Ci si chiede se è decorso il termine temporale sufficiente per procedere ad un nuovo affidamento diretto?

Il MIT chiarisce che, ai sensi dell’art. 49 del Codice, il principio di rotazione ha portata generale nell’ambito degli affidamenti disciplinati dalla Parte I del libro II dello stesso, ma non è previsto un limite temporale al di là del quale è consentito procedere all’affidamento del contratto veniente in rilievo all’operatore economico affidatario uscente. Ciò che conta è l’appartenenza dell’oggetto del contratto alla stessa area merceologica, allo stesso tipo di opere o alla medesima categoria di servizi.

In questo contesto, il tempo trascorso dall’ultimo affidamento non rappresenta un criterio sufficiente per derogare alla rotazione.

In conclusione, spetta al Rup valutare attentamente se l’attività da affidare ricade nello stesso ambito merceologico e, solo in casi eccezionali e ben motivati, può essere previsto un nuovo affidamento diretto allo stesso operatore, ricorrendo all’eccezione contemplata dal comma 4 dell’articolo 49.

Torna in alto