Tratto da: Lavori Pubblici
Il principio di rotazione degli appalti, se rappresenta uno dei cardini del sistema dei contratti pubblici, al contempo ne configura uno degli aspetti più dibattuti, forieri di contenzioso. Un principio che si è “ammorbidito” rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, con alcune importanti deroghe contenute nello stesso art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.
E sono proprio le deroghe al principio di rotazione al centro della sentenza del TAR Lazio del 17 luglio 2025, n. 14113, intervenendo nell’ambito di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, avviata per l’affidamento di un servizio.
Il ricorso, presentato da un operatore economico secondo classificato, era incentrato sulla presunta violazione dell’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo al reinvito dell’affidatario uscente e al numero di operatori ammessi alla procedura.
Il principio di rotazione, pur confermato nel D.Lgs. n. 36/2023, prevede appunto alcune deroghe, rispetto al precedente D.Lgs. n. 50/2016 che derogava soltanto quando il nuovo affidamento avvenisse tramite procedure ordinarie e, comunque, aperte.
In particolare, l’art. 49, al comma 5 dispone che:
“Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
La norma quindi consente di non applicare la rotazione nelle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) per importi pari o superiori a 140mila euro e fino alla soglia europea, a condizione che non siano posti limiti al numero di operatori da invitare.
Nel caso esaminato dal TAR, la procedura negoziata era stata inizialmente avviata in applicazione dell’art. 76 per ragioni di urgenza, ma in corso d’opera si era di fatto incanalata nella fattispecie di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), trattandosi di un importo superiore ai 140.000 euro e di una consultazione rivolta a cinque operatori economici.
Il Tribunale chiarisce che l’espressione “senza limiti al numero di operatori economici da invitare” deve essere intesa in senso sostanziale e non formale: è sufficiente che la stazione appaltante non escluda a priori ulteriori manifestazioni di interesse, anche se nella determina a contrarre abbia inizialmente previsto un numero massimo di inviti. Se tale limite viene poi superato, ammettendo chi ne abbia fatto richiesta, il requisito per la deroga è considerato rispettato.
Non solo: ulteriore elemento determinante ai fini dell’esclusione del principio di rotazione è stato riconosciuto nella modifica delle consorziate esecutrici da parte dell’affidatario uscente, un consorzio stabile. La stazione appaltante ha ritenuto, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 532/2023), che il cambio della società esecutrice all’interno del consorzio integrasse di fatto la partecipazione di un soggetto nuovo, con conseguente neutralizzazione degli effetti del principio di rotazione.
Il TAR, sul punto, ha richiamato espressamente l’analogia con i raggruppamenti temporanei d’impresa: impedire la formazione di nuove configurazioni imprenditoriali in nome della rotazione significherebbe limitare la libertà di associazione e il favor partecipationis, pilastri della concorrenza negli appalti pubblici.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità della procedura e dell’aggiudicazione.
In particolare:
- il principio di rotazione è stato correttamente derogato, alla luce della disciplina dell’art. 49, comma 5 del Codice;
- la previsione iniziale di un numero massimo di inviti non esclude la deroga, se la stazione appaltante ha poi ammesso soggetti ulteriori che ne abbiano fatto richiesta;
- la modifica delle consorziate esecutrici rende non applicabile la rotazione, trattandosi di una configurazione diversa da quella precedente.
La decisione del TAR Lazio conferma l’orientamento ormai prevalente che interpreta il principio di rotazione in chiave funzionale. L’obiettivo resta quello di evitare rendite di posizione e favoritismi, ma senza ostacolare la continuità del servizio o la partecipazione di operatori economici effettivamente competitivi.
Il Codice Appalti 2023, nel suo complesso, privilegia la semplificazione procedurale e l’efficienza amministrativa, affidando alla stazione appaltante maggiori margini valutativi nella gestione degli affidamenti sotto soglia. Resta ferma la necessità di garantire trasparenza, apertura al mercato e coerenza motivazionale, ma senza rigidità che compromettano il risultato.