Risorse decentrate: mille regole fuori controllo

 

Risorse decentrate: mille regole fuori controllo

di Arturo Bianco

Le amministrazioni locali devono avere particolare cura nella costituzione del fondo per le risorse decentrate in modo da evitare il maturare di responsabilità amministrativa per la erogazione di risorse aggiuntiva.

È questa una indicazione che viene fornita, da ultimo, dalla Conferenza Unificata: nella sua applicazione si deve tenere conto delle indicazioni che sono fornite dalla legislazione in vigore, dalla Ragioneria generale dello Stato e dall’Aran.

Il richiamo alla necessità di rivedere il fondo per la contrattazione decentrata nasce dalla constatazione che in quasi tutte le amministrazioni esso è costituito in modo illegittimo, in quanto include risorse che non devono essere calcolate e/o continua a mantenere risorse che invece vanno escluse.

 

Il Fondo 2015

Le amministrazioni devono calcolare il fondo per il 2015 sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale e delle previsioni contenute nella legge di stabilità 2014, legge 147/2013.

Questa disposizione stabilisce che il fondo per le risorse decentrate 2014, parte stabile, costituisca la base per il fondo del 2015. Il che vuol dire, in concreto, che i tagli operati negli anni dal 2011 al 2014 a seguito delle previsioni contenute nell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, vanno consolidati.

Quindi, a partire dal 2015 il tetto del fondo potrà tornare ad essere incrementato rispetto all’anno 2010, sulla base delle regole previste dai contratti nazionali, ad esempio per l’inserimento della RIA dei cessati, oltre che per l’utilizzo degli articoli 15, commi 2 e 5, del C.c.n.l. 1.4.1999.

Ma i tagli operati fin qui, sia per restare dentro il tetto del fondo del 2010, sia per la diminuzione dei dipendenti in servizio, rimangono acquisiti.

Nell’incremento delle risorse del fondo occorre tenere conto dei vincoli che sono dettati per la utilizzazione dei commi 2 e 5 del citato articolo 15 del C.c.n.l. 1.4.1999.

In primo luogo, tali risorse possono essere inserite nel fondo solamente se l’ente ha rispettato il patto di stabilità ed i vincoli dettati alla spesa del personale.

Ricordiamo che l’aumento di cui alla prima di tali disposizioni è consentito solamente in presenza di risparmi derivanti da razionalizzazioni organizzative ovvero di risorse che sono destinate a specifici obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi. Tale scelta deve essere contenuta in una specifica deliberazione dell’ente e la provenienza e/o destinazione di queste risorse deve essere attestata da parte del nucleo di valutazione.

L’aumento di cui al comma 5, legato alla attivazione di nuovi servizi e/o al miglioramento o  all’ampliamento o estensione di quelli esistenti, richiede la finalizzazione a risultati apprezzabili per gli effetti esterni, la deliberazione preventiva, la commisurazione in modo analitico della misura dell’aumento con riferimento agli obiettivi, la dimostrazione dell’effettivo raggiungimento degli stessi e, di regola, la non ripetibilità nel corso degli anni.

Le amministrazioni possono inoltre utilizzare, per l’aumento del fondo, fino al 50% dei risparmi di spesa corrente determinati dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione che le amministrazioni hanno adottato entro il 31 marzo. L’effettivo conseguimento di tali risparmi deve essere preventivamente attestato ed essi devono essere raggiuntivi rispetto a quelli previsti come obbligatori da vincoli legislativi.

 

La utilizzazione delle risorse degli anni precedenti

Nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate si possono inserire, senza essere conteggiate nel tetto del 2010, i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione nell’anno precedente di quote di risorse stabili. In questa direzione va il parere delle sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata n. 110.

Occorre evidenziare che non tutte le risorse derivanti da risparmi del fondo possono essere destinate alla incentivazione del personale, ma solamente quelle che provengono dalla parte stabile; le risorse di parte variabile eventualmente non utilizzate (il riferimento va soprattutto ai commi 2 e 5 dell’articolo 15 del C.c.n.l. 1.4.1999) devono invece andare in economia al bilancio dell’ente.

Queste risorse vanno al di fuori del tetto del fondo del 2010 in quanto sono già state conteggiate, al momento della determinazione delle risorse decentrate, negli oneri. Da sottolineare la necessità che le amministrazioni rispettino il vincolo per cui solamente quelle dell’anno immediatamente precedente possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata.

Ecco le argomentazioni di maggiore rilievo contenute nel parere:

1. “le risorse stabili legittimamente presenti nel fondo dell’anno corrente e non utilizzate potranno essere trasportate nella parte variabile del fondo dell’esercizio successivo nel rispetto della normativa e dei principi”;

2. queste risorse costituiscono “un mero trasferimento temporale di spesa” ed inoltre le “risorse trasportate non sono nuovamente assoggettate alla verifica di cui all’art. 9, comma 2-bis, già effettuata nell’esercizio di provenienza”;

3. se esse derivano dalla mancata integrale utilizzazione delle risorse derivanti dalla incentivazione della produttività possono essere portate in incremento nel fondo dell’anno successivo solamente se sono maturate “a causa di valutazioni non ottimali, di cessazione di personale, di mancata realizzazione, in tutto o in parte di specifici progetti”;

4. non possono essere portate nel fondo dell’anno successivo nè “il saldo della produttività erogato di necessità l’anno successivo a quello di riferimento” nè “una procedura di progressione economica che si concluda in ritardo, ma che utilizzi in ogni caso risorse del Fondo e rispetti la decorrenza giuridica concordata”;

5. le “risorse trasportate non sono consolidabili negli esercizi successivi” in quanto sono “una tantum”;

6. tali risorse possono essere inserite nel fondo “limitatamente all’anno successivo alla loro formazione”;

7. occorrono “una formale ricognizione amministrativa, certificata dall’organo di controllo”, l’accertamento che esse sono “definitivamente non utilizzate” e sono state “depurate delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell’anno successivo”.

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