tratto da biblus.acca.it

Quando queste attività diventano di intrattenimento e spettacolo e sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2001 e ai controlli dei Vigili del Fuoco. Cosa fare in caso di musica dal vivo e karaoke

Con la circolare 678 del 15 gennaio 2026, il Ministero degli Interni fornisce chiarimenti normativi e indicazioni operative per il corretto inquadramento delle attività di bar e ristoranti in materia di prevenzione incendi.

II punto centrale della questione è la distinzione, ai fini della prevenzione incendi, di queste tipologie di attività da quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo) e la conseguente assoggettabilità o meno agli adempimenti del D.P.R. 152/2011.

Di particolare rilievo è anche l’analisi del nesso tra nesso tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione dell’emergenza antincendio.

Bar e ristoranti sono assoggettabili al D.P.R. 151/2011?

 Con riferimento alla distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, la circolare richiama la nota 17072 del 28 dicembre 2011, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

La medesima nota chiarisce che restano tuttavia soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Come gestire la sicurezza antincendio in bar e ristoranti?

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 03/09/2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

  • nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
  • nell’allegato I al D.M. 03/09/2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

La valutazione del rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.

Quale il nesso tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione dell’emergenza antincendio ?

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.

Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

  • i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  • le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  • le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.

In particolare, il D.M. 02/09/2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica n. 15472 del 19 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

Per riassumere:

  • nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
  • nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 02/09/2021 e del D.M. 03/09/2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo, come chiarito dagli atti ufficiali di questa Amministrazione.

Si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del  D.lgs. 81/2008 e dell’articolo 4 del D.M. 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.

Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.

La circolare richiama infine l’obbligo, in capo ai gestori delle attività, di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio.

Cosa fare in caso di musica dal vivo e karaoke nei bar e ristoranti?

La regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Se l’intrattenimento è prevalente?

Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996 o RTV 15).

A tal proposito, la circolare ricorda che, ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

  • il D.M. 19/08/1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • il D.M. 22/11/2022 recante la “Regola Tecnica Verticale 15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
  • il D.P.R. 151/2011, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimentoelevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

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