Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 4 Febbraio, 2026
 
Categoria 05.02.02 Funzionamento, organizzazione
 
Sintesi/Massima
Si ritiene che, in assenza di uno specifico regolamento, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social.
Testo

(Parere n.26809 dell’11.9.2025) È pervenuta a quest’Ufficio la nota con la quale il presidente del consiglio del Comune di …, nell’evidenziare che l’ente non è dotato di un regolamento concernente le riprese video delle sedute consiliari, ha segnalato che un consigliere di minoranza, editore di un giornale locale online, ha pubblicato sul proprio profilo facebook la registrazione audio e video di una seduta consiliare limitatamente al suo intervento, mentre per gli interventi degli altri consiglieri ha pubblicato solo l’audio. Al riguardo, si evidenzia che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, T.U.O.E.L.) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. In merito, si è espresso il TAR Veneto che, con sentenza n.826 del 16.3.2010, ha affermato che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata dall’ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, estemporanei assensi alla videoregistrazione. L’articolo 7 del d.lgs. n.267/2000, rubricato “Regolamenti”, prevede che i Comuni e le Province, attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli, adottano dei regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. È lasciato, quindi, agli enti locali un ampio spazio a deliberare in merito ai regolamenti. Relativamente al caso prospettato, per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social in quanto tale ipotesi andrebbe normata nel relativo atto concernente il funzionamento delle sedute del consiglio, al fine di dare certezza del contesto istituzionale nel quale si procede a realizzare la videoregistrazione e per evitare la diffusione di dati sensibili. Anche il Garante ha espresso pareri sulla registrazione audio-video delle sedute del consiglio comunale sottolineando l’importanza di bilanciare la trasparenza dell’attività amministrativa con la tutela dei dati personali dei partecipanti. Si soggiunge che un eventuale disciplina da parte dell’ente locale delle sedute audio-video del consiglio comunale deve osservare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. Questa Amministrazione, anche per le riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, ha precisato, con circolare n.33 del 19 aprile 2022, la necessità dell’adozione, da parte degli enti locali, di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza, al fine di assicurare la tracciabilità, identificabilità, certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.

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