Sentenza del 06/11/2024 n. 352/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Umbria
Rimborso di versamenti diretti
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’istanza di rimborso può essere presentata non solo nell’ipotesi di errore materiale, ma in ogni caso di versamento indebito per l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di pagamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente.
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria che, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha richiamato l’orientamento di legittimità sul tema (ex multis, C. Cass. 30 maggio 2023, n. 15211).
Nel caso di specie, la contribuente, una fondazione bancaria, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES indebitamente versata ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per godere della riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ratione temporis vigente. A parere dell’Ufficio, l’art. 38 citato non sarebbe stato applicabile dato l’utilizzo volontario dell’aliquota IRES piena in sede dichiarativa da parte della contribuente.
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