Tratto da: dgt.mef.gov.it

Sentenza del 09/09/2024 n. 5526/17 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Rimborso degli oneri di fideiussione

L’obbligo ex art. 8, comma 4, L. n. 212/2000, di rimborsare al contribuente gli oneri sostenuti per le fideiussioni ha portata generale e prescinde sia dalla ragione per la quale la garanzia è stata prestata (sospensione, rateizzazione del pagamento del tributo o rimborso del credito d’imposta) sia dalla fonte della pretesa fatta valere (attività di accertamento o, come nel caso di specie, istanza di rimborso del contribuente). Lo ha ribadito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, allineandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5509/2020, n. 22720/2020, n. 31092/2021), per respingere il ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate.
Nella fattispecie, il ricorrente si doleva del silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza di rimborso della maggior imposta risultante da un’operazione di compensazione infragruppo dell’eccedenza IVA detraibile.

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