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La riforma

Decreto Pa, l’analisi della Fp Cgil

 

 Ildecreto è entrato in vigore il 24 giugno. Sono sostanzialmente tutte confermate le misure contenute nelle ultime bozze che riguardano il lavoro pubblico e l’organizzazione della Pa. Il commento in 13 punti

1) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E RECESSO UNILATERALE

Viene revocato dalla fine di ottobre 2014 l’istituto del trattenimento in servizio, che consentiva di protrarre la carriera oltre l’età pensionabile. Per tutti i magistrati e per i militari è prevista una diversa decorrenza (1 dicembre 2015) allo scopo di salvaguardare la funzionalità degli uffici e l’efficienza e l’operatività del sistema. La facoltà riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di recedere unilateralmente,con un preavviso di sei mesi, nel caso di dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità’ massima contributiva di40 anni, viene estesa anche nei confronti del personale delle autorità indipendenti, e dei dirigenti medici di struttura complessa, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Il Decreto introduce il divieto di affidare incarichi, se non a titolo gratuito, a soggetti , pubblici o privati che siano, già in quiescenza. 

2) TURN-OVER

Per le amministrazioni centrali Il limite resta al 20% delle uscite per il 2014,al 40% per il 2015, al 60% per il 2016 e all’ 80% per il 2017, ma il tetto si riferisce alla spesa complessiva e non più alle persone. Per gli EE.LL. sottoposti a patto di stabilità, invece, il limite di spesa viene previsto pari al 60% per il 2014 e il 2015, e all’80% per il 2016 e il 2017. IL 100% del contingente di spesa è raggiunto a decorrere dal 2018, nonché il superamento di una serie di vincoli che hanno riguardato in questi anni il sistema delle società, delle Istituzioni e delle aziende speciali (apparirebbe un’attenuazione degli effetti dell’articolo 18 comma 2 bis del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112). Purtroppo, rimane il blocco totale delle assunzioni per il personale delle Province nelle more del processo di attuazione del processo di riordino.. Questi limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.

3) MOBILITA’ OBBLIGATORIA / VOLONTARIA e DEMANSIONAMENTO 

Il decreto introduce una disposizione di riforma completa dell’art. 30, commi 1 e 2, del Dl.gs. 165/01. Viene prevista la mobilità volontaria, a domanda, mediante passaggio diretto dei dipendenti nelle Amministrazioni che abbiano posti vacanti in organico, previo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione che apre alla mobilità volontaria è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale un bando in cui indicare i posti da coprire e i requisiti da possedere. In attesa della determinazione dei fabbisogni standard, non è necessario il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, la quale è tenuta ad operare il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione ricevente qualora abbia una percentuale di posti vacanti inferiori a quella dell’amministrazione ricevente. La mobilità obbligatoria è prevista entro 50 Km anche tra sedi di diverse amministrazioni che, ai fini del decreto, vengono considerate medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 c.c.. Per agevolare i processi di mobilità è istituito un fondo destinato proprio al miglioramento dell’allocazione del personale presso le Pa con una dotazione compresa tra i 15 milioni del 2014 e i 30 milioni dal 2015. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovranno essere approvate le tabelle di equiparazione per la corrispondenza tra stipendi e qualifiche prima e dopo i trasferimenti. Sei mesi prima della scadenza dei 24 mesi concessi per il godimento dell’indennità legata al collocamento in disponibilità, i dipendenti possono presentare istanza di ricollocazione anche in una qualifica inferiore o in una posizione economica inferiore della stessa area o di area o categoria inferiore, in deroga all’articolo 2103 del c.c., al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. La ricollocazione, in questi casi, non può avvenire, prima dei trenta giorni anteriori alla scadenza dell’indennità di disponibilità.

4) DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI 

Il decreto prevede il dimezzamento di distacchi, aspettative e permessi sindacali non più dal primo agosto, come era stato anticipato in un primo tempo, ma dal primo settembre. Il taglio opera per ogni associazione sindacale ed è sancita la possibilità che con procedure contrattuali e negoziali possa esser modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti.

5) SEGRETARI COMUNALI 

Vengono aboliti sia il diritto di rogito che il diritto di segreteria percepiti dai Segretari comunali e provinciali. Per quest’ultima voce viene prevista l’attribuzione integrale ai Comuni e alle Province. La riforma della figura del Segretario comunale e provinciale, invece, viene rinviata al disegno di legge delega.

6) INCARICHI A CONTRATTO NEGLI ENTI LOCALI

Viene modificata per l’ennesima volta la normativa sugli incarichi a contratto previsti dall’articolo 110 del 267/2000. Per i posti di qualifica dirigenziale, il limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della stessa qualifica a tempo indeterminato ( che per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti diventava del 20 per cento e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 diventava del 13 per cento), con il decreto, diviene del 30%. per tutto il periodo di durata degli incarichi il personale in questione è collocato in aspettativa.

 

7) INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Il personale di qualifica dirigenziale viene escluso dalla corresponsione dell’incentivo previsto per la progettazione sulla base del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici ex Merloni).

8) ANAC

I poteri dell’Autorità di vigilanza sui servizi pubblici passano all’Autorità Anticorruzione. Tra le altre competenze, il decreto prevede anche che al Presidente dell’ANAC siano attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alle opere per l’EXPO di Milano 2015 e che egli stesso formuli proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell’evento. Inoltre, se ci sono notizie di reato o arresti, l’Autorità propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali e ove l’impresa non si adegui di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione dell’appalto oggetto del procedimento penale. In alternativa, l’Autorità propone al Prefetto di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale. L’impresa ha 30 giorni per adeguarsi al rinnovo degli organi sociali. I termini sono ridotti a dieci nei casi più gravi.

9) CAMERE DI COMMERCIO 

Altro capitolo problematico appare quello relativo al processo di riordino del sistema camerale. Mentre il processo di riordino sarà contenuto nel disegno di legge delega, con il decreto viene dimezzato il diritto annuale a carico delle imprese a decorrere dal prossimo anno.

10) FORMEZ e SCUOLE DI FORMAZIONE

Il decreto prevede il commissariamento e lo scioglimento del Formez entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore nonchè la soppressione di tutte le scuole di formazione con il passaggio di tutte le funzioni alla SNA. La SNA, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovrà riorganizzarsi in dipartimenti corrispondenti, se non nel numero almeno nelle funzioni attribuite, agli organismi soppressi.

11) AUTORITA’ INDIPENDENTI 

E’ sancita l’impossibilità di nuova nomina, per un periodo pari a due anni, per i componenti delle principali authority cessati dall’incarico, ed è fissato in 4 anni il termine della incompatibilità tra le cariche di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB, con responsabilità non di supporto, e i rapporti di collaborazione e consulenza o dipendenza con i soggetti che dalla CONSOB sono regolati. E’ definita una procedura concorsuale unica per il reclutamento del personale delle Authority e viene disposta la nullità delle procedure avviate successivamente all’entrata del decreto, prima della stipula delle convenzioni di gestione unitaria. E’ stabilito un percorso unitario anche per la gestione dei servizi strumentali e l’allocazione delle risorse.

12) GIUSTIZIA E PROCESSO

Tra le misure urgenti in materia di lavoro pubblico è ricompresa la norma che vuole soppresse le sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali con il conseguente trasferimento del contenzioso pendente, nonché delle risorse umane e finanziarie, al TAR della relativa Regione. L’unica eccezione prevista è la sezione autonoma per la provincia di Bolzano. Il Titolo IV del decreto è, poi, interamente dedicato alle misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico. Relativamente al Processo amministrativo, vengono introdotte norme di semplificazione e accelerazione del processo, sopratutto nei giudizi riguardanti gli appalti pubblici, tra cui la possibilità per il giudice di una liquidazione equitativa del danno in favore della parte vincitrice e a danno della parte soccombente, qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste. In tema di garanzie per l’effettività del processo telematico, oltre ad essere prevista l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dal 31/12/2014, è prevista l’istituzione dell’Ufficio per il processo sia presso le corti d’appello che i tribunali ordinari. In questi uffici è contemplato l’impiego del personale di cancelleria, dei soggetti in tirocinio formativo e in formazione professionale. Fanno parte degli Uffici per il Processo presso le corti d’Appello i giudici ausiliari e degli Uffici per il Processo presso i Tribunali i giudici onorari. E’ prevista, inoltre, la disciplina per le notificazioni telematiche e per l’estrazione delle copie con il visto di conformità sempre in via telematica.

13) MISURE SUL PERSONALE SANITARIO E SUL SSN 

Si incrementano i posti nelle scuole di specializzazione medica da 3.300 a 5.000, l’importo massimo da pagare per la partecipazione è un contributo di 100 Euro. Viene ridotta la durata delle scuole di specializzazione medica di un anno. o Prescrizioni : In caso di patologie croniche Il medico può prescrivere fino a 6 pezzi per ricetta con validità di 180 giorni. o Strutture socio sanitarie: è abrogato l’articolo 8 ter del dlgs 502/92 che prevedeva l’autorizzazione per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. o Assicurazioni da rischio professionale: il fondo assicurativo previsto dal Legge Balduzzi copre solo nei limiti delle risorse del fondo stesso e le misure di contribuzione sono stabilite dal gestore e non dalla contrattazione collettiva. o Consiglio Superiore di Sanità: i membri si riducono da 40 a 30. o Enti di ricerca/IRCCS: la spesa per il personale di ruolo non deve superare l’80% delle proprie entrate correnti complessive. Gli enti possono procedere per gli anni 2014-2015, ad assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà di assumere è fissata nel limite del 60% nell’anno 2016, dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Per il 2014 e 2015, anche le Regioni sottoposte a Piano di rientro possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

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