Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3712
Data emissione: 02/10/2025
Argomenti: Garanzie
Oggetto: Riduzione garanzia definitiva Accordo Quadro
Quesito:
Sono a richiedere se le riduzioni di cui al combinato disposto degli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23, in caso di Accordo Quadro, vadano applicate alle sole garanzie definitive per i contratti attuativi o anche a quella da costituire per l’Accordo Quadro stesso, oppure quest’ultima rimanga fissa al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro.
Risposta aggiornata
L’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede e disciplina chiaramente due tipologie di garanzie negli Accordi Quadro, ossia quella relativa all’Accordo Quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro e quella relativa ai singoli contratti attuativi il cui importo può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 117. Il comma 3 dell’articolo 117 stabilisce il principio generale secondo cui “alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria”, non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni. Pertanto, la stazione appaltante potrà applicare le riduzioni sia alla garanzia dell’Accordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.

