Tratto da: Ministero Interno
In base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di commissioni consiliari, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere.
(Parere n.2129 del 21.1.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel segnalare che il comune … non aveva ancora relazionato su quanto rappresentato dal consigliere comunale … con nota del …, ha inviato lo statuto ed il regolamento del funzionamento del consiglio del comune di … al fine di consentire a quest’Ufficio di avere un quadro più completo per valutare la delicata situazione dell’ente concernente la composizione delle commissioni consiliari. Successivamente, con nota del …, è stata trasmessa da codesto Ufficio la relazione del presidente del consiglio comunale in merito alla segnalazione del consigliere …. Il predetto consigliere, poiché unico rappresentante del gruppo …, ha chiesto di poter essere incardinato in tutte le commissioni consiliari nelle quali è articolato il consiglio. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, pertanto spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale all’articolo 49 prevede che “…. Ciascun Gruppo consiliare deve essere costituito da almeno due consiglieri. I consiglieri non costituiti in gruppo, per mancanza del numero stabilito, hanno comunque il diritto di rappresentanza e di partecipazione ai lavori delle Commissioni che si compongono con la presenza di tutti i Gruppi esistenti nel Consiglio”. Il successivo articolo 52 dispone che le commissioni consiliari permanenti sono composte da “almeno CINQUE Consiglieri con voto consultivo”. La composizione numerica e la ripartizione tra i gruppi sono stabiliti con provvedimento del presidente del consiglio comunale, previa intesa con i capigruppo consiliari. L’assegnazione dei consiglieri è fatta sulla base della designazione dei gruppi ed in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi. In merito al caso specifico riguardante la richiesta da parte del consigliere, componente di un gruppo monopersonale, di poter essere presente in tutte le commissioni, si osserva che, in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. Il predetto assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato che, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato come il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Anche il TAR Sicilia, con sentenza n.1450 del 30.05.2022, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che il criterio di proporzionalità può considerarsi rispettato solamente se vi è la presenza in ogni commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In proposito, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario. Con tale parere è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva “[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]” in quanto violativa della “[…] proporzionalità […] la quale – ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l’utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]” (cfr. Cons. Stato-sez.I, 26 marzo 2018, n.771). Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato, sez. quinta, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanente il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all’interno dell’organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l’inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto. In particolare, […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all’art.38, comma 6, t.u.e.l.”. Nel caso in esame, il presidente del consiglio ha riferito di aver collocato il consigliere … in 4 commissioni su 6 e precisato che nessun consigliere ha trovato collocazione in tutte le commissioni, pertanto ha evidenziato di aver agito nel massimo rispetto dell’intero consiglio comunale garantendo i diritti di tutti i consiglieri. Inoltre, ha riferito di non aver deciso, con proprio decreto, la composizione numerica e la ripartizione tra i gruppi, come stabilisce il citato articolo 52 del regolamento, ma ha rimesso al consiglio la determinazione relativa alla nomina delle commissioni. Tanto premesso, l’ente locale potrebbe valutare la possibilità di addivenire a modifiche regolamentari tali da conformare il proprio ordinamento locale ai canoni ermeneutici indicati nelle pronunce soprarichiamate.